Dichiarazione Crypto e Investimenti 2026: Guida Completa (Quadri RT/RW/RM)

Come dichiarare crypto, azioni ed ETF in Italia nel 2026: aliquote 26%/33%, Quadri RT/RW/RM, sanzioni fino al 240%, DAC8, ISEE. Guida verificata dai commercialisti del team MoneyViz.

Punti chiave (TL;DR)

  • Regime dichiarativo = default per chi detiene crypto o usa broker esteri: non è un obbligo formale, è la condizione in cui ti trovi automaticamente se non hai scelto (o non hai a disposizione) il regime amministrato. Se non sai in che regime sei, sei in dichiarativo — e la compilazione del Modello Redditi o 730 è tua responsabilità.
  • Aliquota crypto: 26% fino al 31/12/2025, 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 208/2025). La franchigia di 2.000€ è stata abolita dal 2025 (L. 207/2024).
  • Quadri da compilare: RT (plusvalenze), RW (monitoraggio fiscale esteri e crypto), RM (dividendi e interessi esteri). Ogni strumento ha codici specifici.
  • Crypto nell’ISEE dal 2026 (L. 199/2025): nelle DSU presentate nel 2026 entrano le giacenze crypto del 2024 (saldo al 31/12/2024 + giacenza media annua, si usa il valore più alto).
  • DAC8 operativo dal 2026: gli exchange UE comunicano automaticamente all’Agenzia delle Entrate saldi e transazioni crypto dei residenti italiani.
  • Sanzioni fino al 240% + 3-15% annuo per il Quadro RW. Il ravvedimento operoso riduce fino al 90% se agisci prima dell’avviso di accertamento.

Risposta Rapida

La dichiarazione fiscale di crypto e investimenti in Italia nel 2026 richiede la compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche (Quadri RT, RW e — quando dovuto — RM) oppure del Modello 730 (Quadri T, W, M, D), a tua scelta. Dal 730/2025 i contribuenti non titolari di Partita IVA possono dichiarare crypto, azioni, ETF e derivati direttamente nel 730 senza ricorrere al Modello Redditi. Chi detiene criptoattività o opera con broker esteri si trova per default in regime dichiarativo: il regime amministrato va scelto esplicitamente verso un intermediario che lo offra, e finché non lo fai (o se non sai di averlo fatto) sei automaticamente in dichiarativo. Calcolo e versamento delle imposte sono quindi a tuo carico.

Le aliquote principali:

  • Crypto: 26% fino al 31/12/2025, 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 208/2025)
  • Azioni, ETF, fondi, derivati: 26% (invariata)
  • Titoli di Stato italiani e UE (BTP, BOT, Bund): 12,5%
  • Dividendi esteri: 26% lorda, con credito d’imposta per ritenute estere

Questa guida ti accompagna attraverso tutti gli aspetti della dichiarazione — con link diretti agli approfondimenti di ogni tema.

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1. I regimi fiscali in Italia

Il regime dichiarativo non è un obbligo: è la scelta di default per chi detiene criptoattività (ovunque custodite) o opera con broker esteri. In base all’art. 5 del D.Lgs. 461/1997 gli intermediari non residenti in Italia non possono agire come sostituti d’imposta, e per le cripto-attività nemmeno gli exchange italiani lo fanno di regola: il regime amministrato richiede un’opzione esplicita verso un intermediario che offra quel servizio, e finché non la eserciti sei automaticamente in regime dichiarativo. In pratica: se non sai in che regime sei, sei in dichiarativo, e calcolo + versamento delle imposte sono a tuo carico.

I tre regimi fiscali italiani
RegimeChi lo usaChi paga le tasseDichiarazione
DichiarativoChi ha crypto (sia su exchange italiani che esteri), wallet self-custody, broker esteri di tradingTu, direttamenteModello Redditi PF (RT + RW + RM) oppure Modello 730 (Quadri T + W + M + D) dal 2025
GestitoGestioni patrimoniali presso banche italianeLa bancaNessuna

Exchange italiani e crypto: il dichiarativo è il default

Avere il conto su un exchange italiano con sede in ItaliaYoung Platform, Conio, ecc. — non ti mette automaticamente in regime amministrato per le cripto-attività. Di default operano in regime dichiarativo: calcolano e mostrano per te un report fiscale, ma sei tu che compili la tua dichiarazione (Modello Redditi PF oppure Modello 730 dal 2025) con i Quadri relativi, e versi le imposte con F24.

La Risposta a interpello AdE 135/2025 ha aperto la possibilità per exchange OAM italiani di offrire il regime amministrato su specifici prodotti crypto, ma resta una facoltà dell’intermediario: non un automatismo. Per sapere se il tuo exchange italiano agisce come sostituto d’imposta, consulta direttamente la sezione documenti fiscali in app o il loro supporto clienti.

Modello Redditi PF oppure Modello 730: da cosa dipende la scelta

Dal Modello 730/2025 (relativo ai redditi 2024), i contribuenti non titolari di Partita IVA possono dichiarare crypto, azioni, ETF e derivati direttamente nel 730 usando quattro nuovi quadri (o equivalenti):

Modello 730 vs Modello Redditi PF: equivalenza dei quadri
ContenutoModello 730/2025Modello Redditi PF
Plusvalenze e minusvalenze (crypto, azioni, derivati)Quadro TQuadro RT
Monitoraggio attività estere e cryptoQuadro WQuadro RW
Imposte sostitutive, tassazione separata (dividendi/cedole esteri)Quadro MQuadro RM
Redditi di capitale soggetti a IRPEFQuadro DQuadro RL

Il Modello 730 può essere utilizzato unicamente dai contribuenti che non hanno redditi da lavoro autonomo o P.IVA da dichiarare per il 2025 e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • hanno un reddito da lavoro dipendente maturato nel 2025 da dichiarare;
  • hanno un datore di lavoro dipendente, sostituto di imposta, nel periodo di elaborazione ed invio della dichiarazione (maggio–ottobre 2026).

Il Modello Redditi PF resta obbligatorio per tutti gli altri contribuenti: titolari di Partita IVA, regime forfettario, specifiche tipologie di reddito non dichiarabili con il 730. Per gli investitori retail senza P.IVA, il 730 è oggi la strada più semplice: dichiarazione completa partendo dal precompilato, eventuali crediti d’imposta rimborsati direttamente in busta paga o pensione. Per il dettaglio delle novità, leggi Modello 730/2025: novità su crypto e investimenti. Per scegliere il modello giusto in base alla tua situazione fiscale vedi anche la FAQ MoneyViz · Dichiarazione crypto 2025 con Modello 730 o Unico PF.

Per approfondire broker e exchange in regime dichiarativo e la distinzione con il regime amministrato, consulta le guide specifiche per piattaforma: Interactive Brokers, eToro, Binance, Kraken, Revolut.

Le crypto vanno SEMPRE dichiarate

Indipendentemente da dove sono detenute (exchange italiano, estero, wallet self-custody), dall’importo (anche 1€ per un solo giorno) e dal fatto che tu abbia realizzato plusvalenze: il Quadro RW per il monitoraggio fiscale è sempre obbligatorio.

Lo confermano la Circolare AdE 30/E del 27/10/2023 e le risposte a interpello 75/2025 e 135/2025.

2. Strumenti finanziari e tassazione

Aliquote riepilogative per strumento (residente italiano)
StrumentoAliquota 2025Aliquota 2026Compensabile
Azioni (plusvalenze)26%26%
Dividendi (italiani ed esteri)26%26%NO
ETF armonizzati (plusvalenze)26%26%Asimmetrico*
Titoli di Stato (BTP, BOT, Bund)12,5%12,5%
Obbligazioni corporate26%26%
Crypto (BTC, ETH, altcoin)26%33%
EMT euro MiCAR (es. EURC)26%26% (solo interessi)
USDT, USDC (stablecoin USD)26%33%
Derivati, CFD, Forex26%26%

* ETF armonizzati: i proventi positivi sono redditi di capitale (non compensabili), le minusvalenze sono redditi diversi (compensabili). Asimmetria fiscale nota.

ETC/ETN crypto: l'aumento al 33% NON si applica

Gli ETC (Exchange Traded Commodities) e gli ETN (Exchange Traded Notes) che replicano il prezzo di Bitcoin, Ethereum o altre criptoattività — quotati su borsa regolamentata (XBT Provider, 21Shares, WisdomTree, ecc.) — non rientrano nella definizione di cripto-attività ai sensi dell’art. 67 lett. c-sexies TUIR. Sono strumenti finanziari tradizionali a tutti gli effetti e le plusvalenze restano tassate al 26% anche dopo il 1° gennaio 2026.

Questa è una delle principali asimmetrie fiscali del nuovo regime: chi investe in Bitcoin tramite un ETC (es. su broker come Directa, Fineco, IWBank o Trade Republic) paga il 26%; chi compra lo stesso Bitcoin spot su un exchange (Coinbase, Binance) paga il 33% dal 2026. Se i broker italiani che li vendono sono sostituti d’imposta, la ritenuta del 26% è trattenuta alla fonte e non serve compilare il Quadro RT.

Criptoattività

L’aliquota passa dal 26% al 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 208/2025) e non è retroattiva: le vendite del 2025 restano al 26%. Vai alla guida completa di Tasse Bitcoin 2026 e Tasse Crypto 2026: 33% confermato per il dettaglio normativo.

Le operazioni fiscalmente rilevanti sono: cessione a pronti, rimborso, permuta tra crypto diverse, staking rewards, cessione NFT, cashback. Non sono rilevanti i trasferimenti tra wallet propri e la permuta tra crypto con caratteristiche equivalenti (es. bridge cross-chain).

Guide dedicate per area:

Azioni, ETF, obbligazioni e fondi

Le regole italiane distinguono tra redditi di capitale (art. 44 TUIR: dividendi, cedole, interessi — non compensabili) e redditi diversi (art. 67 TUIR: plusvalenze, derivati, crypto — compensabili). Le plusvalenze su azioni ed ETF sono tassate al 26%, i titoli di Stato italiani ed esteri UE al 12,5%.

Per i dividendi esteri, si applica il lordo frontiera perché in regime dichiarativo. In alcuni casi è possibile valutare la richiesta di rimborso per recuperare un eventuale maggiore tassazione subita in base alle convenzioni fiscali tra Stati esteri (articoli dedicati in preparazione).

Derivati, Forex e CFD

Tutti rientrano in redditi diversi al 26% (art. 67 TUIR). Forex: controlla la soglia di €51.645,69 sopra la quale scatta l’obbligo di dichiarazione per persone fisiche. CFD con broker estero: regime dichiarativo puro, sia RW sia RT.

3. I quadri dichiarativi

Quadri dichiarativi: equivalenza Modello Redditi PF ↔ Modello 730
ContenutoModello Redditi PFModello 730 (dal 2025)Chi lo compila
Plusvalenze e minusvalenze su titoli, derivati, cryptoQuadro RTQuadro TTutti in regime dichiarativo
Monitoraggio fiscale attività estere e cryptoQuadro RWQuadro WChi ha broker/exchange esteri, wallet, investimenti all’estero
Dividendi e interessi esteri, proventi a tassazione separataQuadro RMQuadro MChi riceve dividendi da azioni estere o cedole da obbligazioni estere
Redditi di capitale soggetti a IRPEFQuadro RLQuadro DCasi specifici (es. proventi fondi non armonizzati)

Quale modello usare

Dal 730/2025 i contribuenti non titolari di Partita IVA possono dichiarare anche crypto e trading direttamente nel 730 (prima era obbligatorio il Modello Redditi PF). Il Modello Redditi PF resta obbligatorio per titolari di P.IVA, regime forfettario e specifiche categorie di reddito. Per gli investitori retail senza P.IVA, oggi il 730 è la strada più semplice. Guida dedicata: Modello 730/2025: novità su crypto e investimenti.

Per la compilazione del Quadro RW in dettaglio (codici bene 14/20/21, codici Stato, valore iniziale/finale, IVAFE vs IC, esempi IBKR + Binance + Ledger, sanzioni 3-15% e impatto DAC8) vai alla guida dedicata Quadro RW crypto 2026: guida completa alla compilazione. Per il tecnicismo stretto dei valori consulta Quadro RW: come compilare valore iniziale e valore finale e Elenco codici paesi esteri Quadri RW ed RM.

Per il Quadro RT crypto con le novità 2026 (RT41A/RT42A) leggi Dichiarazione Crypto 2026: il nuovo Quadro RT e Il nuovo Quadro RT del Modello PF 2025.

Sul punto specifico del Quadro RT 2026 il Dott. Stefano Capaccioli — Dottore Commercialista e Revisore Legale, fra i massimi esperti italiani di fiscalità delle cripto-attività e co-fondatore di COINLEX — ha dedicato un approfondimento alla modulistica e alle criticità operative sollevate dalla dottrina: → Quadro RT 2026, novità e criticità su COINLEX.

4. ISEE e investimenti

Le criptoattività entrano nel calcolo dell’ISEE dalle DSU presentate nel 2026, per effetto della Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30/12/2025). Rileva il valore più alto fra saldo al 31/12/2024 e giacenza media annua 2024, indicato nella sezione FC2 della DSU (tipo rapporto 99). La formula ISEE resta (Redditi + 20% Patrimonio) / Scala Equivalenza.

ComponenteCosa rilevaFranchigie
Patrimonio mobiliareSaldo al 31/12/2024 o giacenza media 2024 (il maggiore) di conti, titoli, fondi, cryptoBTP/BFP fino a €50.000 esclusi
Patrimonio immobiliareValore catastale (coeff. moltiplicatore)Prima casa €91.500 / €120.000 nelle città metropolitane

La crypto nell’ISEE impatta concretamente:

  • Prestazioni sociali agevolate (bonus bebè, asilo nido, università, esenzioni ticket)
  • Agevolazioni fiscali legate al reddito familiare
  • Graduatorie per servizi pubblici

Compilazione puntuale della DSU — i valori crypto vanno riportati nel Quadro FC2, Sezione II, con codice rapporto 99 per identificare le cripto-attività. Come identificativo dell’operatore si inserisce il codice fiscale dell’intermediario oppure, se non disponibile, il codice END o ND. I valori dichiarati in DSU devono essere coerenti con il Quadro RW del Modello Redditi PF (o il Quadro W del 730): per ciascun rapporto si indica il valore più alto tra saldo al 31/12/2024 e giacenza media annua 2024. L’obbligo si applica alle DSU presentate dal 2026 con dati riferiti al 2024 (base normativa: L. 199/2025 — Legge di Bilancio 2026, art. 1 c. 32, modifica art. 5 D.L. 201/2011). Per i casi pratici e gli esempi di compilazione consulta la FAQ MoneyViz · Criptovalute e ISEE 2026.

5. Sanzioni e ravvedimento operoso

Sanzioni per omissioni nella dichiarazione
ViolazioneSanzioneNorma
Omessa dichiarazione (Quadro RT)120-240% dell’imposta dovutaArt. 1 D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione infedele90-180% della maggiore impostaArt. 1 D.Lgs. 471/1997
Quadro RW — paesi white list3-15% annuo del valore (cumulativo)Art. 5 D.L. 167/1990
Quadro RW — paesi black list6-30% annuo del valore (cumulativo)Art. 5 D.L. 167/1990
Imposta evasa > €50.000Reclusione 2-5 anniArt. 5 D.Lgs. 74/2000
Termini accertamento5-7 anni · 10-14 anni per attività estereArt. 43 DPR 600/1973

Ravvedimento operoso: riduzioni della sanzione

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente la posizione pagando imposta, sanzione ridotta e interessi legali (2% annuo nel 2025). Prima agisci, meno paghi:

  • Entro 30 giorni: sanzione a 1/10 del minimo
  • Entro 90 giorni: 1/9
  • Entro 1 anno: 1/8
  • Entro 2 anni: 1/7
  • Oltre 2 anni (fino a notifica accertamento): 1/6

È possibile solo finché non ricevi un avviso di accertamento.

Per dettagli su codici tributo F24, esempi di calcolo e gestione dell’accertamento con adesione, leggi Scadenze fiscali crypto e regime dichiarativo. Per la lettura operativa di codici tributo 1727-1729 e 4043-4048, rate e PDF F24 generabile automaticamente da MoneyViz, consulta la FAQ MoneyViz · Come funziona il nuovo F24 crypto.

6. Controlli e accertamenti AdE

Il Fisco dispone oggi di strumenti molto più potenti di 5 anni fa per controllare gli investitori. La tendenza è verso controlli automatizzati basati su incroci di dati, non più solo su segnalazioni casuali.

Gli strumenti principali dell’Agenzia delle Entrate:

  • Anagrafe dei rapporti finanziari: tutti i conti correnti, custodia titoli e strumenti finanziari gestiti da intermediari italiani vengono comunicati automaticamente
  • CRS (Common Reporting Standard): scambio automatico di informazioni con oltre 100 Paesi su saldi e transazioni di conti esteri (operativo dal 2017)
  • DAC8 e CARF: dal 2026 estensione del CRS alle cripto-attività a livello europeo e globale
  • Algoritmi di rischio: incrocio tra dichiarazioni, movimenti bancari, dati patrimoniali e tenore di vita (redditometro)

Fasi del controllo

  1. Comunicazione di compliance: invito “amichevole” a verificare la dichiarazione. Rispondere è sempre consigliato per chiudere la posizione senza sanzioni.
  2. Avviso bonario: comunicazione formale con richiesta di pagamento. Sconto sanzioni se paghi entro 60 giorni dalla notifica.
  3. Avviso di accertamento: atto formale. A questo punto il ravvedimento operoso non è più possibile. Restano le opzioni di acquiescenza, accertamento con adesione, ricorso in Commissione Tributaria.

Per il contesto dei controlli intensificati dal 2026 (algoritmi di rischio, segnalazioni DAC8, incroci con Anagrafe rapporti finanziari) leggi la sezione self-custody in Tasse Bitcoin 2026 e il capitolo DAC8 più sotto.

7. DAC8, CARF e scambio automatico informazioni

Dal 2026 il mito dell’anonimato fiscale crypto è finito. La Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025, obbliga exchange e prestatori di servizi crypto autorizzati nell’UE a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate:

  • Identificativi del cliente (codice fiscale, residenza)
  • Saldi di ogni account
  • Transazioni (compravendite, trasferimenti)
  • Indirizzi dei wallet di destinazione dei prelievi

Lo stesso accade a livello globale tramite il CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) OCSE, che coinvolge oltre 48 Paesi firmatari con implementazione scalare (2027, 2028, 2029).

Scambio dati crypto: timeline e Paesi coinvolti
Anno invioDati dell’annoPaesi che comunicano
Gennaio 20272026UE 27 + UK, Svizzera, Singapore, Australia, Canada, Giappone
Gennaio 20282027Cipro (extra-UE), Seychelles, Isole Vergini Britanniche, Mauritius
Gennaio 20292028Stati Uniti

Wallet non custodial: un cold wallet ti dà il controllo delle chiavi, ma non ti esonera dagli obblighi fiscali. Anche se le singole operazioni on-chain in DeFi non sono comunicate dagli exchange, i depositi e prelievi dagli exchange sì: il Fisco può risalire agli indirizzi dei tuoi wallet e ricostruire l’attività. La DeFi offre privacy tecnica, non esenzione fiscale.

Per la narrativa completa, i dati precisi trasmessi e la finestra operativa per il ravvedimento vedi l’approfondimento dedicato: DAC8 e crypto 2026: fine dell’anonimato fiscale sugli exchange. Per la lettura tecnico-operativa (elenco puntuale dei dati e procedure AdE) consulta la FAQ MoneyViz · DAC8 e CARF.

8. Ottimizzazione fiscale legale

La legge italiana permette diverse strategie legali per ridurre l’imposta dovuta sugli investimenti. Non sono scorciatoie o espedienti: sono strumenti previsti dal TUIR per compensare perdite, sfruttare aliquote agevolate, pianificare il timing delle operazioni.

Compensazione minusvalenze (art. 68 TUIR)

Le minusvalenze su azioni, ETF, derivati e cripto-attività possono essere portate a riduzione di plusvalenze future per i 4 anni successivi. La compensazione avviene all’interno dei redditi diversi (art. 67): non puoi compensare con dividendi o cedole (redditi di capitale, art. 44).

Cripto-attività dal 2024 — bucket separato: dal periodo d’imposta 2024 le minusvalenze realizzate su cripto-attività possono essere portate in riduzione solo di plusvalenze da cessione di cripto-attività (stesso bucket art. 67 lett. c-sexies). Non si compensano più con plusvalenze su azioni, ETF, derivati. Eccedenze e riporti seguono lo stesso termine quadriennale, tracciate nella sezione dedicata del Quadro RT.

Esempio concreto e strategie dettagliate in Tax loss harvesting: la guida definitiva e Cos’è il tax loss harvesting. Per la gestione operativa dei residui minusvalenze per anno (4 anni di validità), riporto da dichiarazioni precedenti e ordine di utilizzo, vedi la FAQ MoneyViz · Minusvalenze crypto — compensazione per anno.

Tax loss harvesting

Vendere volontariamente un asset in perdita a fine anno per generare una minusvalenza fiscalmente rilevante, poi ricomprare lo stesso asset (attenzione alle regole anti-wash sale). Consente di abbassare l’imposta sulle plusvalenze realizzate nello stesso periodo o negli anni successivi.

Aliquote agevolate

  • Titoli di Stato al 12,5%: significativamente inferiore al 26% delle azioni. Gli ETF con componente TdS applicano aliquota mista proporzionale.
  • EMT euro MiCAR (es. EURC): proventi da detenzione al 26% anche dopo il 1° gennaio 2026 (eccezione parziale).

Pianificazione pluriennale

  • Compensare minusvalenze in scadenza (termine 4 anni dalla realizzazione): monitora i residui disponibili dalle dichiarazioni degli anni precedenti e priorizza l’uso prima della decadenza
  • Distribuire plusvalenze su più anni fiscali quando possibile, per non avvicinarti alle soglie penali (€50.000 di imposta evasa)
  • Armonizzare reddito e patrimonio in ottica ISEE: la giacenza crypto al 31/12 incide sul patrimonio mobiliare ISEE calcolato due anni dopo — una vendita di fine anno modifica sia la plusvalenza tassabile sia il patrimonio ISEE futuro

Cosa NON fare

  • Usare wallet self-custody pensando di “nascondere” crypto: DAC8 vede comunque i tuoi withdrawal
  • Spostare residenza fiscale in fretta senza pianificare
  • Non dichiarare pensando di “aspettare e vedere”: l’accertamento automatico DAC8/CARF è dietro l’angolo

9. Novità fiscali 2025-2026

  • Aliquota crypto dal 26% al 33%

    Dal 1° gennaio 2026 (L. 208/2025). Si applica solo alle plusvalenze realizzate dopo quella data. Le vendite del 2025 restano al 26%.

  • Franchigia 2.000€ abolita

    Dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024). Ogni euro di plusvalenza è tassato, senza soglia di esenzione. Dettagli nella FAQ MoneyViz · Franchigia abolita e aliquota 33%.

  • DAC8 operativo

    Dal 1° gennaio 2026 (D.Lgs. 194/2025, GU 296 del 22/12/2025). Primo scambio dati a gennaio 2027.

  • Crypto nell’ISEE dal 2026

    Dalle DSU presentate nel 2026 (L. 199/2025) rileva il valore più alto tra saldo al 31/12/2024 e giacenza media 2024, sezione FC2 della DSU. Dettagli nella FAQ MoneyViz · Criptovalute e ISEE 2026.

  • IC (Imposta sulle Criptoattività) invariata al 2 per mille

    Resta al 2 per mille (= 0,2%) del valore al 31 dicembre — L. 197/2022 art. 1 c. 146. Dovuta solo se l’importo supera €12 annui.

Per l’analisi completa delle novità 2026 leggi Tasse Crypto 2026: 33% confermato, 26% solo stablecoin euro MiCAR e Dichiarazione Crypto 2026: il nuovo Quadro RT.

10. Piattaforme supportate: guide dedicate

220+broker, exchange, wallet e blockchain integrati in MoneyViz. Qui sotto trovi le guide dedicate con istruzioni di import e trattamento fiscale; per la lista sempre aggiornata degli integratori consulta la pagina ufficiale.Lista completa →

Broker · Azioni, ETF

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Exchange crypto

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Hardware wallet

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Domande frequenti generali sulla fiscalità degli investimenti

Devo dichiarare investimenti all'estero se non ho generato guadagni?

Sì. Il Quadro RW per il monitoraggio fiscale è obbligatorio per la sola detenzione di attività finanziarie estere, anche senza realizzi. Le crypto vanno nel Quadro RW a prescindere dall’importo e dall’eventuale vendita. Le azioni ed ETF su broker esteri vanno dichiarate con valore al 31/12 e pagano l’IVAFE 0,2%.

Posso compensare perdite crypto con guadagni su azioni?

Sì. Le minusvalenze crypto rientrano nei redditi diversi (art. 67 TUIR), quindi possono essere compensate con plusvalenze su azioni, ETF non armonizzati, derivati e altre crypto. La compensazione vale per 4 anni dalla realizzazione della minusvalenza. Non puoi invece compensare con dividendi (redditi di capitale, art. 44 TUIR).

Cosa succede se non ho mai dichiarato le crypto negli anni scorsi?

Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) pagando imposta, sanzione ridotta fino al 90% e interessi legali. Prima agisci, meno paghi. La possibilità di ravvedimento esiste solo fino a quando non ricevi un avviso di accertamento. Con DAC8 operativo dal 2026, i tempi per agire sono stretti: gli exchange inizieranno a comunicare automaticamente i dati all’AdE da gennaio 2027.

MoneyViz è adatto per tutti i tipi di investitori?

Sì. MoneyViz è pensato per l’investitore retail italiano che usa broker esteri o exchange crypto e deve gestire il regime dichiarativo. Sono supportati i tre piani principali — Self Service (fai da te, da €49/anno), Servito (verifica dati da MoneyViz, da €159) e VIP Full Service (consulenza dedicata + garanzia, €529) — per andare incontro a esigenze di complessità diverse.

Devo dichiarare le crypto anche se non ho mai venduto nel 2025?

Sì. Il Quadro RW per il monitoraggio fiscale è obbligatorio per la sola detenzione di cripto-attività, indipendentemente dall’importo e anche se non hai realizzato plusvalenze nell’anno. Vale per crypto su exchange (sia italiani che esteri), wallet self-custody e qualsiasi forma di cripto-attività secondo l’art. 67 TUIR. L’obbligo è confermato dalla Circolare AdE 30/E del 27/10/2023 e dalle Risposte a interpello 75/2025 e 135/2025. Il Quadro RT (plusvalenze) va compilato solo se hai realizzato operazioni rilevanti (cessioni, permute tra crypto diverse, staking rewards).

Qual è la differenza tra Modello 730 e Modello Redditi PF per chi ha crypto?

Dal 730/2025 (relativo ai redditi 2024) i contribuenti non titolari di Partita IVA possono dichiarare crypto, azioni, ETF e derivati direttamente nel 730, usando i nuovi Quadri T (plusvalenze), W (monitoraggio), M (imposte sostitutive) e D (redditi di capitale) — equivalenti ai classici RT, RW, RM, RL del Modello Redditi PF. Il 730 conviene agli investitori retail senza P.IVA: dichiarazione completa partendo dal precompilato, eventuali crediti d’imposta rimborsati in busta paga o pensione. Il Modello Redditi PF resta obbligatorio per titolari di Partita IVA, regime forfettario e specifiche categorie di reddito non dichiarabili con il 730.

Come funziona il ravvedimento operoso per crypto non dichiarate nel 2026?

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente la posizione pagando imposta, sanzione ridotta e interessi legali (2% annuo nel 2025). Le riduzioni: entro 30 giorni → 1/10 del minimo; entro 90 giorni → 1/9; entro 1 anno → 1/8; entro 2 anni → 1/7; oltre 2 anni fino alla notifica dell’accertamento → 1/6. È possibile solo finché non ricevi un avviso di accertamento. Con DAC8 operativo dal 2026 (primo scambio dati gennaio 2027), la finestra per agire prima che l’AdE riceva automaticamente i dati dagli exchange si sta chiudendo rapidamente.

Le stablecoin euro MiCAR (EURC) pagano il 33% dal 2026?

No. Le stablecoin che sono EMT (E-Money Token) in euro ai sensi del Regolamento MiCAR — tipicamente EURC (Circle) e altri EMT euro autorizzati — restano tassate al 26% anche dopo il 1° gennaio 2026. Fanno eccezione nella norma che porta le cripto-attività al 33% (L. 208/2025). Le stablecoin in dollaro USA (USDT, USDC) e in altre valute non-euro seguono invece la regola generale e passano al 33% dal 2026. Sono equiparate a euro le giacenze fruttifere in EMT euro per i fini del calcolo plusvalenze e compensazione minusvalenze con altre cripto-attività.

Se ho un conto su un exchange italiano (Young Platform, Conio) sono automaticamente in regime amministrato per le crypto?

No, non automaticamente. Avere il conto su un exchange italiano con sede in Italia non ti mette di default in regime amministrato per le cripto-attività. Gli exchange italiani tipicamente operano in regime dichiarativo: calcolano e mostrano un report fiscale, ma sei tu che compili la dichiarazione (Modello Redditi PF oppure 730) e versi le imposte con F24. La Risposta a interpello AdE 135/2025 ha aperto la possibilità per gli exchange OAM italiani di offrire il regime amministrato su specifici prodotti crypto, ma resta una facoltà dell’intermediario: per sapere se il tuo exchange agisce come sostituto d’imposta, consulta la sezione documenti fiscali in app o il loro supporto clienti.

Cosa succede quando DAC8 segnalerà le mie crypto all'Agenzia delle Entrate dal 2027?

Dal gennaio 2027 gli exchange UE (e i Paesi firmatari CARF) comunicheranno automaticamente all’Agenzia delle Entrate italiana: identificativi del cliente (codice fiscale, residenza), saldi di ogni account, transazioni (compravendite, trasferimenti) e indirizzi dei wallet di destinazione dei prelievi. Se hai dichiarato correttamente — nessuna conseguenza. Se non hai dichiarato, l’AdE potrà ricostruire la tua posizione incrociando i dati DAC8 con le tue dichiarazioni passate e l’Anagrafe dei rapporti finanziari, aprendo contestazioni per omessa/infedele dichiarazione con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta + 3-15% annuo sul valore non dichiarato nel Quadro RW. Il ravvedimento operoso è possibile solo prima della notifica dell’accertamento: ecco perché il 2026 è la finestra critica per regolarizzare posizioni pregresse.

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Metodologia & fonti

Metodologia, autori e fonti normative

Autori e revisione tecnica. Questa guida è scritta e revisionata da un team che include due Dottori Commercialisti e Revisori Legali specializzati in fiscalità delle cripto-attività:

  • Dott. Stefano Capaccioli — Co-fondatore Coinlex, Presidente della Commissione “Tassazione delle nuove Realtà economiche virtuali” del CNDCEC, ex Commissione Esperti MISE su Blockchain. Advisory Board MoneyViz.
  • Dott. Paolo Luigi Burlone — Co-fondatore Coinlex, Componente Commissione CNDCEC su tassazione nuove realtà virtuali. Advisory Board MoneyViz.
  • Dott. Vincenzo Pone — Dottore Commercialista e Revisore Legale, specializzato in contabilità e fiscalità nazionale ed internazionale degli strumenti finanziari. Co-fondatore MoneyViz, supervisore delle elaborazioni dei conti in regime dichiarativo.
  • Gabriele Del Mese — Founder MoneyViz, responsabile sviluppo tecnologico e Customer Success, Centro Studi & Ricerche di Affari Miei dal 2019.

Fonti normative primarie: art. 44 TUIR (redditi di capitale); art. 67 TUIR, lett. c-sexies (crypto); art. 68 TUIR (calcolo plusvalenze e compensazione); D.Lgs. 461/1997 artt. 5-6-7 (regimi fiscali); D.L. 167/1990 art. 4-5 (monitoraggio e sanzioni RW); L. 197/2022 (prima disciplina organica crypto); L. 207/2024 (abolizione franchigia 2.000€, rivalutazione 18%); L. 208/2025 (aliquota 33% crypto dal 2026); D.Lgs. 194/2025 (recepimento DAC8, GU 296 del 22/12/2025); D.Lgs. 471/1997 (sanzioni amministrative); D.Lgs. 472/1997 art. 13 (ravvedimento operoso); D.Lgs. 74/2000 (soglie penali); Reg. UE 2023/1114 (MiCAR); Dir. UE 2023/2226 (DAC8).

Fonti interpretative Agenzia delle Entrate: Circolare 30/E del 27/10/2023 (cripto-attività), Risposta a interpello 75/2025 (Quadro RW e regimi), Risposta a interpello 135/2025 (exchange OAM italiani e regime amministrato).

Processo editoriale. Ogni capitolo ha un articolo dedicato del blog con approfondimento verticale; qui trovi la sintesi strutturata con link ai capitoli. Le modifiche normative rilevanti (nuove leggi, circolari AdE, risposte a interpello, sentenze) triggerano aggiornamento della guida e dei relativi satelliti, con log di revisione visibile via campo modified.

Ultima revisione: 21 aprile 2026.

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