Quali sono le scadenze da rispettare per dichiarare i propri investimenti?

Molti investitori temono di non poter inviare in tempo la propria dichiarazione incorrendo così in ingenti sanzioni.

In realtà le maggiorazioni/sanzioni sono graduali e spesso incidono davvero poco sulle imposte da pagare.

Per poter meglio comprendere la dinamica fiscale che ruota intorno alle dichiarazioni dei redditi è necessario partire da una distinzione essenziale: il termine di pagamento ed il termine di invio dichiarazione NON sono la stessa cosa.

Il sistema dichiarativo distingue infatti due momenti distinti:

–          Pagamento Imposte = scadenza 1° Luglio 2024 o 31 luglio se il contribuente è soggetto a ISA;
–          Invio Dichiarativo = scadenza 31 Ottobre 2024 (precedentemente era il 15 Ottobre);

Quali sono le scadenze fiscali del 2024?

Cosa succede se non ho inviato la dichiarazione entro il 1° Luglio?

Chi non ha inviato la dichiarazione entro il 1° luglio 2024 NON incorre in alcuna sanzione da mancato invio.

Esiste sempre la possibilità di regolarizzare la propria posizione con due possibilità principali:

  • Pagamento con Maggiorazione dello 0.4% (entro il 31 Luglio o per i soggetti ISA entro il 30 Agosto);
  • Ricorso al Ravvedimento Operoso;

Come funziona la maggiorazione dello 0.40 %?

E’ possibile pagare tutte le imposte, con una maggiorazione dello 0.4%, dal 1° Luglio al 31 Luglio, oppure per i contribuenti soggetti a ISA a partire dal 31 Luglio al 30 Agosto.

E’ importante fare attenzione perchè la maggiorazione non agisce per singole imposte.

Se quindi si sceglie di iniziare a pagare anche parzialmente entro il 1° Luglio allora non sarà più utilizzabile come opzione

Come funziona il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso è l’istituto previsto dall’Agenzia delle Entrate per poter regolarizzare spontaneamente la propria posizione in caso di tardivo versamento.

Attraverso il ravvedimento operoso si paga:

  • una sanzione una tantum sull’imposta tardivamente versata;
  • interessi proporzionalmente ai giorni di effettivo ritardo (per il 2024 gli interessi legali sono del 2.5% su base annua)

Per dare un’idea del peso di tali interessi e sanzioni ipotizziamo alcuni scenari come da tabella a seguire:

Importo Giorni rit. Sanzioni Interessi Totale % su debito
€ 100 50gg € 1,67 € 0,34 * € 1,67 1,67%
€ 100 100gg € 3,75** € 0,68* € 3.75 3,75%
€ 100 150gg € 3,75** € 1,03 € 4,78 4,78%
€ 100 200gg € 3,75** € 1,37 € 5,12 5,12%

* Importo da non versare perché inferiore a € 1,03;
** La sanzione è pari al 30% ridotta ad 1/8 se regolarizzato entro un anno;

Esempi pratici di sanzioni e interessi da pagare

Effettuare i calcoli per sanzioni e interessi non è semplice perchè molti contribuenti hanno paura di dover pagare sanzioni e interessi sull’intero patrimonio detenuto (Quadro RW) quando in realtà sanzioni e interessi vanno calcolati solo sulle imposte da pagare (per la detenzione = Quadro RW, in caso di plusvalenze o di proventi da detenzione, interessi, dividendi = Quadro RT o Quadro RM)

In termini pratici la scadenza che si deve cercare di NON superare è quella del 28 Settembre perchè di fatto fa raddoppiare le sanzioni ma come si può notare dalla tabella è molto più importante effettuare calcoli corretti, pagare le imposte e dichiararle entro il 28 Settembre che inviare dichiarazioni approssimative prima di quella data.

In assenza di Quadro RT compilato (ad esempio quando è dovuto il pagamento soltanto di IVAFE/IC) invece non fa molta differenza posticipare il pagamento delle imposte e la loro dichiarazione al 31 Ottobre 2024.

A seconda delle situazioni personali è possibile:
1) pagare entro il 31 Luglio usufruendo, per tutte le imposte a debito, della maggiorazione dello 0,4%;
2) usufruire del ravvedimento pagando le imposte entro il 31 Ottobre;
3) limitare il ravvedimento ad alcune imposte di cui non si è calcolato ancora l’entità (ad esempio sono certo del quadro RW ma non ho ancora calcolato il quadro RT).

Ulteriore possibilità è infatti quella di poter procedere al pagamento delle imposte pur senza inviare la dichiarazione.

Per determinare le imposte a debito è necessario elaborare preventivamente la dichiarazione ma non sempre ciò è possibile.

A volte manca un documento o un’informazione che NON consente di completare la dichiarazione in modo completo ma si può procedere comunque all’invio

  1. Nel caso in cui sia noto l’ammontare di una specifica imposta (come l’IVAFE o l’IC) mentre non è disponibile il pagamento di altre imposte come quelle da capital gain o dividendi (come quelle del quadro RT, RM, RL)
  2. Nel caso in cui ci sia da versare Irpef e relative addizionali, o cedolare secca, che non risentono della determinazione delle imposte sostitutive per essere calcolata e quindi saldata.

Possiamo quindi trovarci nella posizione di non poter inviare in maniera completa la nostra dichiarazione pur conoscendo parte delle imposte a debito.

Come inviare una dichiarazione parziale?

La risposta a questa domanda è soggettiva ma proviamo a ipotizzare uno scenario di esempio

“Ho i dati pronti per il mod. 730 ma non dispongo del quadro RW/W mentre per il quadro RT ho i dati delle plusvalenze e quindi della relativa imposta”

In questo caso si sarebbe dovuto inviare mod. 730 con annesso quadro W e successivamente modello redditi aggiuntivi per il quadro RT.

Non disponendo quindi del quadro RW/W non è possibile procedere con il successivo invio del modulo redditi aggiuntivi.

E’ possibile procedere in due modi:

  1. Attendo e incorro in sanzioni su tutte le imposte;
  2. Invio soltanto i quadri relativi alle imposte note e procedo al loro pagamento.

È possibile inviare mod. 730 senza i dati del quadro W avviando così la liquidazione delle imposte a debito, oppure a credito nel caso si volesse ricevere in anticipo quanto spettante, e procedere con il pagamento delle imposte del quadro RT con il mod. F24.

Andrà così gestito separatamente il quadro RW/W che andrebbe dichiarato, insieme al quadro RT, non più nel modello redditi aggiuntivi ma come dichiarazione correttiva facendo molta attenzione a riportare come saldato il debito/credito inizialmente indicato nel mod. 730 trasmesso.

Questa possibilità trova tuttavia un ostacolo laddove il 730 inviato, a credito, sia senza sostituto di imposta ossia indirizzato e gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. In questi casi l’invio di un modello Unico correttivo interrompe l’erogazione del credito.

Erogazione che usualmente avviene entro la fine dell’anno ed in ogni caso oltre la scadenza.

In questo caso quindi ci troveremmo a dover scegliere se rimandare l’accredito poiché con modello Unico i tempi di rimborso si allungano oppure attendere rimborso e poi presentare integrativa ma, questa volta, pagando sanzione essendo una integrativa oltre i termini.

Come si procede al pagamento delle imposte dovute e degli acconti?

Gli acconti sono dovuti se l’imposta effettiva è pari o superiore ad € 52,00 ed è pari al 100% dell’imposta dovuta

L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento entro il 30 Novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro;
    • la prima è pari al 40% e va versata entro il 1 luglio (insieme al saldo dell’anno precedente),
    • la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 Novembre dello stesso anno.

I codici tributo per il pagamento delle imposte sono i seguenti:

Descrizione Cod. Tributo
IVAFE – SALDO 4043
IVAFE – 1° acconto 4047
IVAFE – 2° acconto 4048
IVACA- SALDO 1727
IVACA – 1° acconto 1728
IVACA – 2° acconto 1729
IMPOSTA CAP.GAIN 1100

Le imposte definitive sono da pagare sempre con F24 ed in caso di pagamento tramite crediti, specie se determinati tramite Mod.730, occorre ricorrere all’invio telematico anche a saldo 0.

Scadenza invio dichiarativo 31 Ottobre e non più 30 Novembre

Il termine per l’invio della dichiarazione è fissato al 31 Ottobre esclusivamente per l’anno 2024 

La scadenza inizialmente prevista per il 30 Settembre è stata spostata prima al 15 Ottobre e poi dal Decreto Legislativo 108 del 5 Agosto 2024 al 31 Ottobre (dal 2025 salvo disposizioni differenti sarà il 30 Settembre).

Per assolverlo è necessario effettuare l’invio anche di una dichiarazione incompleta, come un mod. 730 ancora privo del quadro W.

Successivamente per poterlo correggere:

  • Correttiva nei termini – entro 31 ottobre;
  • Dichiarazione integrativa – oltre 31 ottobre;

Una dichiarazione inviata può infatti essere corretta, integrata con altri dati, anche oltre la scadenza con sanzioni differenti a seconda sia della tipologia di integrazione che della presenza o meno di imposte emergenti.

Anche quest’anno è inoltre prevista la possibilità di adempiere all’invio della dichiarazione entro 90gg oltre il termine originario, quindi entro il 29 Gennaio 2025.

In tal caso si parlerà di dichiarazione tardiva che una volta inviata, al pari di una dichiarazione trasmessa nei termini, potrà successivamente essere integrata.

Oltre tale data si parla di dichiarazione omessa

Un suo invio pur non rappresentando una dichiarazione regolarmente inviata rappresenta titolo per l’Agenzia delle Entrate per richiedere le imposte a debito indicate.

Inoltre inviare la dichiarazione entro la scadenza dell’invio dell’annualità successiva consente di limitare le sanzioni a debito.