Uno degli aspetti legati al regime fiscale per le cripto-attività valido fino al 31 Dicembre 2022 è quello del superamento – di tutti i wallet – della “giacenza media” per un controvalore di euro 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi. 

In questo articolo faremo chiarezza sfruttando la circolare 30E dell’Agenzia delle Entrate che da Pagina 30 in poi riprende quanto già sostenuto in precedenza.

Quali redditi sono fiscalmente rilevanti (al 31/12/2022)?

Secondo il regime fiscale valido fino al 31 Dicembre 2022 i redditi fiscalmente rilevanti sono:

  • le plusvalenze delle cessioni a termine (ovvero derivati, futures e assimilabili)
  • le plusvalenze delle cessioni a pronti (ovvero qualsiasi cessione o scambio di criptovalute soltanto se la valuta ceduta proviene da wallet che hanno superato il controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continuativi nel periodo di imposta)

“Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di una cripto-valuta con un’altra (oppure da criptovalute in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei
wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.”

La circolare ha chiarito – ancora una volta – che ai sensi del comma 1-ter) dell’ articolo 67 del Tuir è fiscalmente rilevante qualsiasi cessione (sia quando si ricevono in cambio euro sia quando si ricevono in cambio altre criptovalute) se si supera la giacenza media di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continuativi. 

Questo significa che è fiscalmente rilevante una cessione di Bitcoin in cambio di euro ed è fiscalmente rilevante una cessione di Bitcoin in cambio di Ethereum soltanto se si supera la giacenza media. 

Come si calcola la giacenza media (al 31/12/2022)?

“Il valore in euro della giacenza media in cripto-valuta va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 33 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.”

“Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la cripto-valuta e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la cripto-valuta o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni”

La circolare 30E chiarisce come già fatto in precedenza – a partire dalla risoluzione 72/E/2016 del 2016 – le conseguenze dell’assimilazione delle criptovalute alle valute estere.

Posizione ribadita diverse volte come ad esempio nell’Interpello 788/2021 del 2021 dove l’Agenzia delle Entrate confermava che  “il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al primo gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione”.

Esempio di calcolo della giacenza media (al 31/12/2022)

Immaginiamo di acquistare 76.923 LUNC (Luna Classic) il 1 Luglio 2022 a 0.000132 € per un controvalore di 10 €

Immaginiamo di vendere questi 76.923 LUNC il 1 Agosto 2022 a 0.00010) per un controvalore di 7.69 €

Ai fini del calcolo della giacenza media dobbiamo quindi moltiplicare per ogni giorno dal 1 Luglio 2022 al 1 Agosto 2022 la quantità effettivamente detenuta moltiplicata per il valore di quello strumento al 1° Gennaio. (91.36 €) 

Questo vuol dire che ai fini del calcolo della giacenza media “fiscale” in quei 30 giorni il controvalore da considerare sarebbe pari a più di 7 milioni di euro, quindi superiore ai 51.645,69 euro.

Questo superamento fa diventare fiscalmente rilevante tutti gli altri scambi effettuati in tutti i wallet del contribuente nell’anno fiscale di riferimento (in questo caso il 2022)

Perchè è importante verificare il corretto calcolo della giacenza media?

Moneyviz – grazie ai professionisti che la supportanoè sempre stata rispettosa del regime fiscale ma non è così per altri software – italiani ed esteri.

E’ molto complicato (quasi impossibile se si hanno molte transazioni) effettuare questo calcolo in autonomia e questo calcolo è una caratteristica del regime fiscale italiano e per questo motivo i software esteri non ne tengono debitamente conto.

A titolo di esempio riguardo la tassazione delle criptoattività in Italia si riportano integralmente le precisazioni fornite da Koinly:

Emergono dubbi circa la corretta interpretazione dell’orientamento suggerito dall’amministrazione finanziaria.

In quanto si fa riferimento al “Total Balance” (ovvero al controvalore puntuale alla data) e NON si fa alcuna menzione specifica del controvalore degli strumenti finanziari al 1 Gennaio. 

In pratica nell’esempio fatto sopra il contribuente italiano che avesse usato Koinly con 3.000 euro di plusvalenze non le avrebbe dichiarate commettendo un illecito.

Da una analisi fatta sul mercato (sia italiano che estero) su input di molti potenziali clienti di Moneyviz  NON abbiamo trovato software compliant al 100% rispetto alla normativa fiscale vigente in Italia al 31/12/2022. 

Chiunque può fare in autonomia questa ricerca e chiedere in che modo viene calcolata la giacenza fiscale o chiedere se per il calcolo dei redditi vengono considerati fiscalmente rilevanti gli scambi crypto-crypto.

Questi errori potrebbero essere molto costosi per questo motivo Moneyviz offre uno sconto del 50% a tutti i clienti che hanno utilizzato altri software e che hanno prodotto – inevitabilmente – dichiarazioni non conformi. 

Per ottenere lo sconto basta registrarsi a Moneyviz, inserire i propri conti e scrivere alla chat (in basso a destra) allegando la ricevuta di pagamento di un qualsiasi software alternativo a Moneyviz.

Cosa posso fare se ho usato un software non compliant?

E’ un caso purtroppo molto comune perchè nessun software italiano ha a disposizione la competenza dei professionisti che si occupano della compliance fiscale di Moneyviz. 

Lato contribuente è verosimile l’incertezza normativa e quindi è molto difficile accorgersi di eventuali errori senza studiare tutta la normativa. 

La buona notizia è che puoi usare Moneyviz caricando i conti gratuitamente e pagando solo in un momento successivo e che c’è più tempo di quello che immagini per rettificare una dichiarazione eventualment sbagliata.

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Informazioni Verificate

Vincenzo Pone

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

Specializzato in Contabilità e Fiscalità Nazionale ed Internazionale degli strumenti finanziari.
Si occupa di consulenza Economico-Finanziaria per Holding Finanziarie.

CoFondatore di Moneyviz
In Moneyviz è il supervisore delle elaborazioni dei conti in regime dichiarativo.

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Gabriele Del Mese

Imprenditore e Investitore

Si occupa di validazione e backtest di sistemi per società operanti nel settore del trading e degli investimenti e collabora con Multinazionali e Startup nell’ambito di progetti ad alto contenuto tecnologico.

Cofondatore di Moneyviz ed Amministratore
E’ il responsabile dello sviluppo tecnologico e della Customer Success.