Tasse Crypto 2026: 33% o 26%? Cosa cambia con Legge di Bilancio? - MoneyViz Blog
📌 Punti chiave (TL;DR)
  • Aliquota invariata: Plusvalenze crypto restano tassate al 33% dal 2026
  • 26% solo per EMT euro: Riduzione solo per token di moneta elettronica denominati in euro (EURC)
  • BTC, ETH, USDT, USDC: Nessuna modifica, resta 33%
  • USDT fiscalmente rilevante: Attesa posizione AdE con circolare

Criptoattività nella Finanziaria 2026: Cosa Cambia Davvero (e Cosa No)

⚡ Risposta Rapida

Niente rivoluzioni. Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze su cripto-attività saranno tassate al 33%.

In sintesi:

  • ✅ La riduzione al 26% prevista nella bozza della Legge di Bilancio 2026 riguarda solo i “token di moneta elettronica denominati in euro” (EURC e simili)
  • Bitcoin, Ethereum, stablecoin in dollari, altri token e NFT restano al 33%
  • ⚠️ USDT resta in zona grigia, serve chiarimento ufficiale AdE
  • 📊 Conversione euro ↔ token euro diventa neutra fiscalmente

La Finanziaria 2026 non ha cambiato nulla di sostanziale

L’articolo 13 della bozza della Legge Finanziaria 2026 (19 ottobre 2025) introduce una distinzione nel trattamento fiscale delle cripto-attività. Viene stabilito che i redditi e i proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, come definiti dal Regolamento MiCAR (UE 2023/1114), siano tassati con aliquota sostitutiva del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%.

Per “token di moneta elettronica” si intendono quelli il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea.

🚨 Attenzione alle “semplificazioni”

La stessa norma precisa che “non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale”.

Un passaggio che, a prima vista, sembrerebbe introdurre un vantaggio fiscale. Ma è solo apparente. Perchè concretamente il momento impositivo si concretizza al momento dell’acquisto di token di moneta elettronica denominati in euro

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33% o 26%? Ecco Cosa Succede Davvero

Molti investitori hanno interpretato male la norma, ritenendo che la riduzione al 26% si applicasse alle plusvalenze di tutte le crypto. In realtà, le regole restano immutate.

Ecco una tabella pratica per orientarsi:

Aliquote fiscali per operazioni crypto dal 2026
OperazioneAliquotaCommento
Vendo Bitcoin per EURC33%È una cessione di crypto contro un altro asset: realizzo imponibile
Guadagno interessi su EURC26%**In teoria. Anche se MiCAR vieta rendimenti in capo agli emittenti di e-money token e non ai “distributori” i maggiori exchanges non offrono al momento programmi di earning su EURC mentre è possibile operare in DEFI
Guadagno interessi su USDT/USDC33%Non sono token di moneta elettronica in euro
Conversione NFT (NFT→ETH)33%È una permuta fiscalmente rilevante
Permuta tra token con eguali caratteristicheNon imponibile“Non costituisce realizzo” (art. 67, c-sexies TUIR)

✅ Le plusvalenze restano al 33%

Le plusvalenze crypto restano al 33%, e il 26% riguarda soltanto eventuali proventi da detenzione (staking o earn) che sono “teorici” sugli exchange regolamentati (perchè al momento tra i maggiori exchange regolamentati non risultano programmi attivi su E-Money Token) e possibili soltanto in DEFI


Cronistoria Normativa: Come siamo arrivati fin qui

1
Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022)

Prima norma che introduce in modo esplicito le cripto-attività nel TUIR, inserendo la lettera c-sexies) all’art. 67. Da allora, le plusvalenze realizzate tramite cessione, rimborso o detenzione di cripto-attività sono soggette a imposta sostitutiva.

Importante: La permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non costituisce realizzo fiscalmente rilevante.

2
Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023

L’Agenzia delle Entrate precisa che i token di moneta elettronica (e-money token) sono considerati moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE, e che i loro possessori vantano un diritto di rimborso a valore nominale.

Questo comporta che la permuta tra criptovalute e e-money token (come USDT o EURC) sia fiscalmente rilevante, poiché si tratta di due categorie distinte di asset.

3
Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR)

Il Regolamento MiCAR, pubblicato nel maggio 2023, distingue tre macro-categorie di token:

  • E-money token (EMT) → ancorati a una valuta ufficiale (es. EURC ancorato all’euro)
  • Asset-referenced token (ART) → ancorati a un paniere di asset o valute (es. DAI, USDT)
  • Token di utilità (utility token) → che danno accesso a un servizio digitale

MiCAR impone che gli e-money token garantiscano il rimborso a parità nominale e vietino la corresponsione di interessi, limitando di fatto le possibilità di “earn” o “staking” su tali strumenti.

4
Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023)

Conferma l’aliquota al 33% per tutte le plusvalenze su cripto-attività e introduce la piena operatività della tassazione a partire dal 2026.

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento.

5
Bozza Legge di Bilancio 2026 (19 ottobre 2025)

Introduce l’articolo 13, che estende al 26% l’imposta sostitutiva solo per i redditi da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

“al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 […] Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale

Come cambia l’Articolo 67 del TUIR?

Alla luce delle modifiche intervenute la lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, aggiornata per richiamare la distinzione introdotta dal comma 24-bis (Legge di Bilancio 2026), diventerebbe: «c-sexies) redditi diversi e altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di: valute virtuali, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2023, n. 47; token di moneta elettronica, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, ivi compresi i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea; soggetti all’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, applicata con aliquota del 33 per cento, ovvero, limitatamente ai token di moneta elettronica denominati in euro, con aliquota del 26 per cento, ai sensi del comma 24-bis.»


USDT sono considerati Emoney token oppure no?

Tra i punti più controversi resta la classificazione delle stablecoin come USDT (Tether), che non rientrano nella definizione MiCAR di token di moneta elettronica perché:

  • Non sono ancorate all’euro ma al dollaro

    USDT è peggato al dollaro USA, non all’euro. Quindi esce automaticamente dalla definizione di “token di moneta elettronica denominati in euro”.

  • Non è un emittente conforme al Micar

    Tether non ha ottenuto la licenza EMT (Electronic Money Token) richiesta dal Regolamento europe MiCAR per operare legalmente nell’Unione Europea ed infatti stato rimosso dai principali Exchange nello Spazio Economico Europeo: Coinbase, Binance, Kraken, OKX, Crypto.com hanno tutti delistato USDT.

  • ⚠️
    Prassi interpretativa ambigua

    Non c’è ancora chiarezza sull’interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che rischia di trattare USDT “come se fosse” moneta elettronica, rendendo fiscalmente rilevanti le permute crypto ↔ USDT.

🎯 Il Nodo Critico

Questo crea un disallineamento evidente rispetto al quadro europeo, e alimenta il bisogno di un chiarimento ufficiale, che potrebbe arrivare solo con una nuova circolare o con i lavori del Tavolo permanente.

Questa impostazione “ibrida” sembra incompatibile con l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: se USDT non è un e-money token, allora la permuta con BTC non dovrebbe essere fiscalmente rilevante.

Webinar: Avevamo Anticipato il Delist di USDT

Nel nostro webinar di settembre 2024 avevamo già anticipato le criticità legate a USDT e al suo possibile delist dagli exchange europei:

Webinar: Arriva il MiCAR, Exchange a Rischio

In questo secondo webinar abbiamo analizzato l’impatto del Regolamento MiCAR sugli exchange europei e sui rischi per gli investitori:


Tassazione al 26%? Oggi solo in DeFi!

Vista l’assenza ad oggi di soluzioni pratiche nel mondo degli exchange centralizzati, la nuova aliquota del 26% potrebbe applicarsi ai proventi da detenzione o impiego di token di moneta elettronica in euro (ad esempio EURC) in contesti DeFi.

Esempi Possibili (Teorici):

  • Fornire liquidità in pool con EURC (o altri E-Money Token) su piattaforme come Uniswap, Pancakeswap o Curve
  • Effettuare lending decentralizzato in EURC su piattaforme come AAVE e Compound
  • Effettuare operazioni di Yield Farming per ottenere rendimenti e token di ricompensa aggiuntivi
  • Ricevere in generale reward per l’utilizzo di protocolli che usano token ancorati all’euro

Il “paradosso” è che questa norma se non chiarita rischia di spingere di più gli investitori italiani verso il mondo degli Exchange Decentralizzati(DEX) rispetto alla detenzione presso Exchange Regolamentati


💡 Sintesi Operativa

  • Conversione euro ↔ EURC: Irrilevante ai fini fiscali
  • ⚠️ Conversione crypto ↔ EURC: Imponibile al 33%
  • Nessuna riduzione effettiva dell’imposizione per l’investitore medio

In altre parole: non cambia la sostanza.

La novità è più tecnica e definitoria che fiscale: per la prima volta entra formalmente nella legge la nozione di “token di moneta elettronica” più in linea con il MiCAR.

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In teoria l’aumento della tassazione al 33% può essere ancora scongiurato per mezzo degli emendamenti alla Legge di Bilancio che in teoria potrebbero essere annunciati già nei prossimi giorni. Sarà necessario attendere probabilmente il 15-20 Dicembre per avere maggiore certezza su eventuali emendamenti sostenuti dalla maggioranza di governo che possano evitare l’aumento al 33%


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❓ Domande Frequenti

👇 Hai un dubbio? Clicca sulla domanda per vedere la risposta completa.

La riduzione al 26% si applica a tutte le criptovalute?

No, assolutamente. La riduzione al 26% si applica solo ai “token di moneta elettronica denominati in euro” (es. EURC).

Bitcoin, Ethereum, stablecoin in dollari (USDT, USDC), NFT e operazioni DeFi restano tassati al 33%.

USDT è considerato token di moneta elettronica?

No, secondo MiCAR non lo è. USDT è ancorato al dollaro USA, non all’euro, quindi esce dalla definizione di “token di moneta elettronica denominati in euro”.

Tuttavianon è chiaro se l’Agenzia delle Entrate lo tratta “come se fosse” moneta elettronica oppure no, creando un disallineamento normativo.

Serve una circolare ufficiale per chiarire definitivamente la posizione fiscale di USDT.

Cosa significa “conversione euro ↔ token euro neutra fiscalmente”?

Significa che convertire euro in EURC (o viceversa) non genera plusvalenza o minusvalenza tassabile.

Esempio:

  • Compri 1.000 EURC con 1.000€ → Nessuna tassazione
  • Converti 1.000 EURC in 1.000€ → Nessuna tassazione

Ma attenzione: Se converti BTC in EURC, quella è una cessione tassabile al 33%.

Posso guadagnare interessi su EURC pagando il 26%?

In teoria sì, sarebbero tassati al 26%. Ma nella pratica non è possibile su piattaforme regolamentate.

Perché? MiCAR vieta esplicitamente la corresponsione di interessi sui token di moneta elettronica per proteggere i consumatori e prevenire instabilità. Anche se questa interpretazione è discutibile gli exchanges regolamentati tendono ad adeguarsi.

Quindi oggi l’unica alternativa teorica è operare in DEFI


📚 Metodologia & Fonti

Fonti primarie

  • Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) – Art. 67 c-sexies TUIR
  • Circolare Agenzia Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023
  • Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”)
  • Regolamento (UE) 2022/2554 (“DORA”)
  • Legge n. 213/2023 (Bilancio 2024)
  • Bozza Legge di Bilancio 2026 (art. 13, 19 ottobre 2025)

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Tutti i nostri articoli vengono scritti, controllati e verificati dai nostri consulenti ed esperti fiscali per assicurarti la massima affidabilità e chiarezza.

Informazioni Verificate

Gabriele Del Mese

Founder & Amministratore

Si è occupato di validazione e backtest di sistemi per società operanti nel settore del trading e degli investimenti e collabora con Multinazionali e Startup nell’ambito di progetti ad alto contenuto tecnologico.
Dal 2019 Membro del Centro Studi & Ricerche di Affari Miei
Cofondatore di Moneyviz ed Amministratore
E’ il responsabile dello sviluppo tecnologico e della Customer Success

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Paolo Luigi Burlone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

E' co-fondatore di Coinlex (società di consulenza e network di professionisti sulle criptovalute), Componente Commissione “Tassazione delle nuove Realtà economiche virtuali” del CNDCEC
Socio e Membro dell'Advisory Board di Moneyviz
Si occupa di Consulenza Strategica e supporto fiscale/normativo sulle criptoattività

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Stefano Capaccioli

Dottore Commercialista e Revisore Legale

E' co-fondatore di Coinlex (società di consulenza e network di professionisti sulle criptovalute), Presidente della Commissione “Tassazione delle nuove Realtà economiche virtuali” del CNDCEC, Giornalista pubblicista, già componente della commissione di Esperti del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) su Blockchain.
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Vincenzo Pone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Specializzato in Contabilità e Fiscalità Nazionale ed Internazionale degli strumenti finanziari. Si occupa di consulenza Economico-Finanziaria per Holding Finanziarie.
CoFondatore di Moneyviz
In Moneyviz è il supervisore delle elaborazioni dei conti in regime dichiarativo.