Il 28 Febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e relative istruzioni del Modello Unico Redditi Persone Fisiche 2024 utile alla dichiarazione dei redditi 2023 dando il via ad una nuova era “fiscale” per tutti i contribuenti crypto.

In questa guida ci concentreremo sui quadri del modello dichiarativo interessati dalla Legge del 29 dicembre 2022 n. 197 conosciuta come Legge Bilancio 2023 ovvero il Quadro RT (per eventuali plus/minus da cessione di criptovalute) e il Quadro RW (per ottemperare agli obblighi di monitoraggio fiscale).

Legge di Bilancio 2023 e Dichiarazione Redditi 2024: cosa cambia?

La novità per la dichiarazione dei redditi 2024 è il venire meno dell’equiparazione tra valute estere e criptovalute.

Il legislatore ha introdotto infatti – con la legge di Bilancio 2023 – una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies al comma 1 dell’Articolo 67 del TUIR che definisce le cripto-attività come ”

«una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga»

che è la medesima definizione utilizzata dal Regolamento MICA 2023/1114 “Market in Crypto Asset” approvato ad Aprile 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 Giugno 2023.

In questa nuova fattispecie reddituale rientra QUALSIASI fenomeno riconducibile agli effetti della detenzione di cripto-attività:

“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”

Ovvero:
1) Plusvalenze o proventi derivanti da cessioni a titolo oneroso (a titolo di esempio la vendita di Bitcoin per fiat)
2) Plusvalenze e proventi derivanti dalla permuta tra cripto-attività che non hanno eguali caratteristiche e funzioni (a titolo di esempio la vendita di Ethereum per l’acquisto di un NFT)
3) Proventi derivanti dalla detenzione (a titolo di esempio Airdrop, Faucet, proventi da Play to Earn, Earn vari)

Compilazione Quadro RT Crypto 2024

In termini pratici è stata introdotta la nuova Sezione II B dedicata alle cripto-attività in aggiunta alla precedente Sezione II qui indicata come “A” per le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26% per attività inerenti gli altri strumenti finanziari diversi dalle cripto-attività (valute estere, azioni, cfd, derivati, etc)

Ciò che ci interessa per le cripto-attività è indicato nei righi da RT31 a RT39.
Lo schema dichiarativo replica quanto già noto nella sezione II A.

Il rigo RT31 è dedicato alla somma dei ricavi (ovvero dei corrispettivi ricevuti al momento della permuta, delle cessione o della ricezione);
Il rigo RT32 è invece riservato alla somma dei costi di acquisto;

Il rigo RT33 viene determinato come la differenza tra i corrispettivi ed i costi (ovvero RT31-RT32) e va calcolare la plusvalenza o la minusvalenza d’esercizio;

Il rigo RT34 deriva dagli importi da portare in compensazione dagli anni precedenti;
Il rigo RT35 va compilato con eventuali minusvalenze certificate dagli intermediari;

L’imposta del 26% è quindi determinata al rigo RT37 sull’imponibile così determinato al rigo RT36, come netto tra RT33 e le minusvalenze di cui al rigo RT34 ed RT35.
In sintesi RT37 = RT33 col. 2 – RT34 – RT35

E’ interessante il rigo RT35 che apre le porte ad exchange maggiormente attivi come veri e propri intermediari finanziari ma che al momento non trova ancora nessun caso concreto di utilizzo.

L’imposta effettivamente da pagare è indicata al rigo RT39 tenendo conto di eventuali versamenti in eccesso effettuati rispetto all’anno precedente (quindi non trova di fatto applicazione per quest’anno) e che sono da recuperare.

Come calcolare correttamente RT31 ed RT32? Franchigia o ON/OFF?

c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

L’articolo 67 del TUIR introduce un limite di imponibilità fissato a 2.000 euro

La circolare 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate nel riferirsi alle plusvalenze aveva indicato i 2.000 euro come una franchigia senza tuttavia aggiungere alcuna spiegazione o esempio nonostante una palese contraddizione rispetto a quanto lasciva intendere la Legge di Bilancio.

Ne è derivata quindi la convinzione che anche per le plusvalenze l’importo dei 2000€ fosse da intendere come una soglia oltre la quale (o ancor meglio al netto della quale) l’importo fosse rilevante fiscalmente e quindi soggetto all’imposta del 26%.

La lettura delle istruzioni invece non lascia spazio ad interpretazioni annullando tale convinzione e ribadendo invece la natura di quella soglia come ON-OFF ovvero utile a determinare l’intera imponibilità delle plusvalenze su cripto-attività conseguite.

Le istruzioni infatti recitano: “indicare la differenza XXXXXX se positiva.Tale differenza deve essere NON inferiore a 2.000 euro.”

Esempio pratico calcolo soglia 2.000 euro (NON E’ UNA FRANCHIGIA)

In termini pratici la soglia dei 2.000 euro NON è una franchigia ma è invece una “clausola ON-OFF” che si comporta come nell’esempio dell’infografica.

Allo stesso modo anche per le minusvalenze l’importo di 2.000€ è da considerarsi come condizione di rilevanza fiscale per l’intera cifra determinata che è poi possibile portare in compensazione per i successivi 4 anni.

Compilazione Quadro RT Crypto in caso di rideterminazione (“rivalutazione”)

Chi ha scelto di utilizzare l’opportunità offerta dalla legge 197/2022 (ai sensi dell’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022) di rivalutare il proprio patrimonio cripto al valore rilevato alla data del 1 gennaio 2023 dovrà compilare la SEZIONE VIII – Cripto-attività: valutazione al valore normale che offre uno spazio in cui dichiarare di aver usufruito di questa opzione e per la quale non era in effetti previsto alcun altro adempimento se non il pagamento nei termini indicati.

In tal caso sul valore rideterminato era dovuta un’imposta del 14% da pagare entro il 15 novembre 2023 oppure in tre rate annuali

L’importo poteva essere pagato sia per ogni singola cripto-attività rivalutata sia in modo cumulativo riferendosi quindi a più cripto-attività rivalutate.

Nel caso in cui il contribuente abbia rivalutato più cripto-attività attraverso un solo versamento cumulativo dovrà utilizzare più moduli RT tenendo conto che in ogni modulo avrà la possibilità di dichiarare la rideterminazione di due criptoattività attraverso le righe RT107 e RT108

Ciascun rigo RT107 e/o RT108 (che rappresentano ogni singola cripto-attività rivalutata) va così compilato

Colonna 1 Valore rivalutato della cripto-attività al 1 Gennaio 2023;
Colonna 2 Imposta sostitutiva dovuta del 14% (calcolata sull’importo della colonna 1)
Colonna 3 Va barrata se si è optato per la rateizzazione
Colonna 4 Va barrata se l’importo pagato in colonna 2 è parte di un versamento cumulato

E’ importante notare che per questi contribuenti la rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività con conseguente assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o del valore d’acquisto – NON consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR (art. 1, comma 136, della legge n. 197 del 2022).

Compilazione Quadro RW Crypto 2024

Il quadro RW ha subito una estensione delle informazioni richieste passando infatti da 24 a 34 colonne ( pur prevedendo l’esclusione delle colonne da 21 a 28) per ogni rigo da RW1 a RW5.

Quadro RW Crypto: le novità per la Dichiarazione Redditi 2024

Colonna 4: Codice Investimento specifico per le cripto-attività

La prima novità è l’introduzione, come conseguenza pratica della nuova normativa, di un codice identificativo specifico per le cripto-attività: il 21 che va riportato nella colonna 4 di ciascun rigo RW compilato.

Colonna 7 e Colonna 8: Valore Iniziale e Valore Finale

Viene confermato quanto già noto rispetto alla colonna 7 e colonna 8 rispetto al valore iniziale e valore finale del periodo di imposta o di detenzione dell’attività.

“Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, “valore iniziale”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, “valore finale”), nonché il periodo di possesso.”

Il “valore iniziale” nel Quadro RW rappresenta il controvalore dell’investimento o dell’attività finanziaria all’inizio del periodo d’imposta, ovvero il primo giorno dell’anno fiscale o al primo giorno di detenzione dell’asset (solitamente il primo deposito)

Valore Iniziale: controvalore al 1 Gennaio dell’anno che si intende dichiarare (o controvalore del primo deposito);
Valore Finale: controvalore al 31 Dicembre dell’anno che si intende dichiarare

Per il controvalore al 31 Dicembre va usato il tasso di cambio del sito dove il contribuente ha acquistato la criptoattività o in alternativa su altre piattaforme analoghe, inclusi anche i siti aggregatori di prezzo.

Colonna 10: IC (Imposta sulle Cripto-Attività)

Nella colonna 10 (Giorni IVAFE – Cripto attività) indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE ovvero l’imposta sulle cripto-attività);

Viene esteso l’obbligo di compilazione della colonna 10 anche per le cripto-attività con l’introduzione dell’Imposta sulle Cripto-attività (IC) nella misura del 0.2% del valore indicato nella colonna 8 (Valore Finale) rapportato ai giorni di detenzione.

Colonna 16: Monitoraggio Fiscale

La colonna 16 continua ad essere utilizzata per indicare l’adempimento ai soli fini del monitoraggio fiscale privo di assoggettamento a IVAFE, IVIE e IC o di altre imposte (quadro RT).

Colonna 33 e 34: Determinazione dell’imposta sul Valore delle Criptoattività (IC)

Sulla base delle istruzioni sarà quindi possibile calcolare, in colonna 33, l’imposta sul valore delle cripto-attività (IC) sullo 0,20% del valore di colonna 8, valore di fine esercizio o fine detenzione, rapportato sia alla quota di possesso che di periodo di possesso rispetto all’intero anno.

Compilazione Modello 730 – Quadro W Cripto-Attività

Novità rilevante è l’istituzione nel modello 730 del quadro W dedicato agli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.

I contribuenti che sono soliti utilizzare il modello 730 potranno rispettare l’obbligo dichiarativo su investimenti e attività estere, nonché cripto-attività, direttamente nella loro dichiarazione, senza necessità di ricorrere ad un secondo invio a completamento della propria dichiarazione del quadro RW del Modello Unico PF.

I contribuenti soggetti al solo obbligo di monitoraggio (Quadro RW) potranno calcolare le imposte sulle attività estere di natura finanziara direttamente nel Quadro W del proprio 730

Non cambia molto per i contribuenti che invece avranno dati reddituali da dichiarare nei quadri RM ed RT: per questa tipologia di contribuenti sarà ancora necessario il ricorso al “doppio” invio.

Quali sono le scadenze per la dichiarazione fiscali dei redditi nel 2024?

Sarà possibile avvalersi della dichiarazione precompilata a partire dal 30 Aprile.

Il Decreto Legislativo “Semplificazioni Adempimenti Tributari” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°9 del 12 Gennaio 2024 aveva previsto l’anticipazione della scadenza degli invii dichiarativi dal 30 Novembre al 30 Settembre.

Successivamente – per motivi che elusano dalle dichiarazioni fiscali degli investimenti in criptoattività vedi art.6 del Decreto Legislativo n° 13/2024 – è stata modificata la scadenza al 15 Ottobre 2024.

E’ ancora possibile dichiarare anni precedenti al 2023?

Per chi NON avesse ancora dichiarato i propri investimenti in criptoattività è possibile ancora adeguarsi approfittando anche di una speciale opportunità contenuta nel Decreto Mille Proroghe che riduce l’entità di interessi e sanzioni in caso di tardivo pagamento.