
Introduzione alle novità del Quadro RT 2025
In questo articolo vedremo passo dopo passo le novità del nuovo quadro RT basandoci sulle Bozze Ufficiali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 4 Febbraio 2025
Il Modello Redditi Persone Fisiche 2025 (anche noto come Modello Unico) introduce modifiche strutturali significative, in particolare nel quadro RT che è stato oggetto di un’ampia “ristrutturazione” rispetto alle annualità precedenti.
Il quadro RT del Modello Redditi PF, specificamente dedicato alle “plusvalenze di natura finanziaria” che rientrano tra i redditi diversi, è stato “smontato e rimontato”, come spiegato nel webinar MoneyViz, attraverso una completa riorganizzazione del quadro dedicato alle plusvalenze.
Struttura a due fasi (A e B) – È stata adottata una logica espositiva in due fasi per il calcolo delle plusvalenze. In pratica, ogni sezione del Quadro RT è suddivisa in Fase A e Fase B: la Fase A serve a determinare l’ammontare imponibile (calcolo delle plusvalenze o minusvalenze nette), mentre la Fase B riguarda il calcolo dell’imposta effettivamente dovuta su quell’imponibile. Questo sdoppiamento produce l’effeto di separare il calcolo del risultato fiscale dalla liquidazione della relativa imposta.
Introduzione della Sezione V dedicata alle cripto-attività – La novità forse più rilevante è la creazione di una sezione specifica del Quadro RT riservata alle criptoattività e agli altri cripto-assets (es. NFT). La Sezione V del Quadro RT 2025 accoglie infatti le operazioni su criptoattività, separandole dalle altre plusvalenze finanziarie “tradizionali”. In precedenza (fino al modello Redditi 2024, relativo ai redditi 2023) le plusvalenze da crypto venivano dichiarate nella stessa sezione riservat agli strumenti finanziari tradizionali anche se in righi differenti (RT31-RT32);
Questa ultima modifica recepisce la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che ha identificato le cripto-attività come una categoria di redditi diversi a sè stante riconoscendone ancora di più la pecularietà di questi asset (art. 67 comma 1 c-sexies del TUIR).
È importante ricordare che a partire dall’annualità dichiarativa 2025, per redditi 2024, anche il modello 730/2025 ha introdotto un nuovo quadro, il quadro T, speculare al quadro RT del Modello Unico con una sezione V specificamente dedicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, permettendo di dichiarare nel 730 anche i proventi finanziari, sia di natura “tradizionale” che da cripto-attività.
Oltre alla nuova Sezione V, il Quadro RT mantiene le altre sezioni ma con un’organizzazione aggiornata: ad esempio le voci relative a calcoli intermedi e riepiloghi (come la differenza netta e l’imposta dovuta) ora sono collocate nelle fasi B e nelle sezioni finali comuni.
Complessivamente, il Quadro RT 2025 è suddiviso in cinque sezioni (I, II, III, IV, V) dedicate ai diversi tipi di plusvalenze finanziarie, ciascuna con fase A e B, più due sezioni aggiuntive (VI e VII) con funzioni di riepilogo e gestione delle minusvalenze pregresse.
In sintesi, le novità principali riguardano come vengono esposti i dati (due fasi) e dove vengono inseriti (nuova sezione crypto). Vediamo ora la struttura dettagliata del nuovo Quadro RT e come sono organizzate le varie sezioni alla luce di queste innovazioni.
Struttura del Quadro RT 2025
Dal punto di vista strutturale, il Quadro RT 2025 è composto da più sezioni dedicate a differenti categorie di plusvalenze finanziarie, con le ultime sezioni dedicate al riepilogo. In questo paragrafo ci concentreremo sulle sezioni più rilevanti per investitori in strumenti finanziari e in criptovalute, ovvero la Sezione II, la Sezione V e le Sezioni VI-VII per i riepiloghi di fine quadro. Ciascuna di queste sezioni è ulteriormente divisa in Fase A e Fase B, come accennato.
Di seguito una panoramica schematica delle sezioni chiave del Quadro RT 2025 e della loro funzione:
Sezione | Contenuto | Cosa vi si dichiara |
---|---|---|
Sezione II (A e B) | Strumenti finanziari “tradizionali” (investimenti in azioni, obbligazioni, fondi, derivati, etc.) | Plusvalenze e minusvalenze da compravendita di strumenti finanziari tradizionali (es. azioni, derivati, CFD) e minusvalenze di ETF Armonizzati |
Sezione V (A e B) | Cripto-attività (criptovalute, utility token, NFT) | Plusvalenze e minusvalenze da operazioni su cripto-attività (es. vendita di Bitcoin e altre crypto, compravendita di utility token, compravendita di NFT). |
Sezione VI | Riepilogo annuale delle plusvalenze e delle minusvalenze | Somma i risultati delle sezioni precedenti II e V (plusvalenze nette tassabili e minusvalenze dell’anno), determinando l’imponibile totale su cui calcolare l’imposta. |
Sezione VII | Minusvalenze pregresse non compensate | Accoglie le minusvalenze non compensate negli anni precedenti (ancora nei 4 anni utili), riportate a nuovo per essere utilizzate nell’anno corrente. |
Di seguito descriviamo in modo più approfondito le sezioni principali.
Quadro RT Sezione II – Plusvalenze da Strumenti Finanziarie Tradizionali
La Sezione II del Quadro RT è dedicata alle operazioni su strumenti finanziari tradizionali, ovvero tutti quegli investimenti più “classici”. In questa sezione vanno dichiarate le plusvalenze (e in alcuni casi le minusvalenze) derivanti dalla vendita o chiusura di tali investimenti effettuate nel corso del 2024 in regime dichiarativo.
-
Azioni
-
ETF Armonizzati e fondi comuni (solo le minusvalenze)
-
Obbligazioni e titoli di stato
-
Contratti derivati e futures
-
CFD (Contratti per Differenza)
Rigo | Colonna | Descrizione |
---|---|---|
RT11 | 1 | Totale corrispettivi realizzati (valore al momento della vendita) |
RT11 | 2 | Totale costi di acquisto |
RT13 | – | Eccedenze di Minusvalenze Dichiarate in Anni Precedenti |
RT14 | 2 | Eccedenze di Minusvalenze Certificate dagli Intermediari Finanziari (banche e sim) |
RT15 | – | Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata |
RT16 | – | Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato |
RT52 | 2 | Plusvalenze derivanti dalla differenza positiva tra controvalore realizzato (RT 11 Col. 1) e costi/valori di acquisto (RT 11 Col. 2) |
RT52 | 1 | Minusvalenze derivanti dalla differenza negativa tra controvalore realizzato (RT 11 Col. 1) e costi/valori di acquisto (RT 11 Col. 2) |
RT72 | – | Differenza imponibile sul quale vengono calcolate le imposte (solitamente corrisponde a RT 52 Col. 2 se > 0) |
RT73 | – | Imposta Sostitutiva Dovuta del 26% applicata alla differenza imponibile calcolata in RT 72 |
Il rigo RT13 accoglie le minusvalenze dichiarate negli anni precedenti utilizzate in compensazione rispetto alle plusvalenze maturate per l’annualità 2024.
È importante ricordare che “le minusvalenze possono essere utilizzate per 4 anni, quindi per questo motivo è opportuno dichiararle esponendole altrimenti vengono perse”
Il rigo RT14 accoglie l’ inserimento delle minusvalenze certificate dagli intermediari finanziari (Banche e SIM) al passaggio dal regime amministrato a quello dichiarativo, che si intende utilizzare a riduzione delle plusvalenze redditi 2024.
Quadro RT Sezione V – Plusvalenze da Criptoattività
La Sezione V è la grande novità del Quadro RT 2025, dedicata esclusivamente alle criptoattività, un termine che include criptovalute (come Bitcoin, Ethereum, ecc.), utility token e NFT. Chi nel 2024 ha ceduto a titolo oneroso cripto-attività in operazioni fiscalmente rilevanti (ad esempio venduto criptovalute contro euro, oppure scambiato una crypto con un’altra aventi differenti caratteristiche e funzioni economiche) deve utilizzare questa sezione per dichiarare eventuali plusvalenze realizzate. Allo stesso modo, vanno dichiarate qui le eventuali minusvalenze derivanti da operazioni su crypto.
Rigo | Colonna | Descrizione |
---|---|---|
RT41 | 1 | Totale corrispettivi realizzati dalla vendita/scambio di criptoattività fiscalmente rilevant |
RT41 | 2 | Totale dei costi o dei valori di acquisto delle criptovalute |
RT42 | 1 | Corrispettivo Acquisto della quantità di criptoattività rideterminate nella rivalutazione 2023 |
RT42 | 2 | Costo o valore di acquisto rideterminato al 1° Gennaio 2023 delle criptoattività oggetto di Rivalutazione |
RT43 | – | Eccedenze minusvalenze criptoattività anni precedenti (ovvero in questo caso solo 2023 essendo il primo anno) |
RT57 | 2 | Plusvalenze derivanti dalla differenza positiva (se superiore a 2.000 euro) tra controvalore realizzato e costi/valori di acquisto |
RT57 | 1 | Minusvalenze derivanti dalla differenza negativa (se superiore a 2.000 euro) tra controvalore realizzato e costi/valori di acquisto |
RT88 | Differenza imponibile sul quale vengono calcolate le imposte (solitamente corrisponde a RT 59 Col. 2 se > 0) | |
RT89 | Imposta Sostitutiva Dovuta del 26% applicata alla differenza imponibile calcolata in RT 88 |
Il rigo RT43 accoglie le minusvalenze dichiarate nell’anno precedente utilizzate in compensazione rispetto alle plusvalenze maturate per l’annualità in corso.
Si tratta della prima annualità utile per le minusvalenze generate da cripto-attività. Ricordiamo infatti che sino all’annualità redditi 2022, stante l’equiparazione tra criptovalute e valute estere, vi era unità di utilizzo rispetto alle minusvalenze determinate da attività finanziarie “tradizionali”.
Unità di utilizzo che è venuta meno con l’introduzione di una specifica categoria di redditi diversi, per le cripto-attività, tramite la lettera c-sexies al comma 1 dell’Articolo 67 del TUIR
Quadro RT – Sezione VI Riepilogo Plusvalenze e Calcolo Imposta
In questa sezione confluiscono le plusvalenze nette imponibili determinate nelle sezioni precedenti (es. la plusvalenza netta da strumenti tradizionali di Sez. II-B e quella da crypto di Sez. V-B). Viene calcolata la differenza imponibile totale, somma dei vari redditi diversi tassabili dell’anno. Di fatto, però, dopo la riforma che separa crypto e strumenti tradizionali, nella pratica la sezione riepilogativa sommerà solo plusvalenze di natura omogenea o comunque ciascuna già al netto delle proprie minusvalenze compatibili.
La Sezione VI determina anche l’imposta sostitutiva dovuta applicando l’aliquota del 26% sull’imponibile totale. Qui si potrà anche indicare l’eventuale eccedenza di imposta dall’anno precedente (ad esempio, imposta pagata in eccesso o crediti d’imposta compensabili) da sottrarre a quanto dovuto.
Il risultato finale della Sezione VI è l’importo di imposta sostitutiva da versare per l’anno 2024 sui redditi diversi dichiarati in RT (questo importo poi confluirà nel calcolo del saldo imposte della dichiarazione).
Quadro RT – Sezione VII – Minusvalenze non compensate
Quest’ultima sezione ha lo scopo di dichiarare le minusvalenze degli anni precedenti che non sono state ancora utilizzate del tutto. In pratica, qui il contribuente indica le perdite pregresse (fino a quattro anni addietro) che intende riportare a nuovo. Per il modello 2025, questo include ad esempio le minusvalenze del 2021, 2022, 2023 non ancora compensate fino al loro quarto anno. Dopo la riforma, le minusvalenze sono suddivise per natura: ci saranno righi distinti per le minusvalenze da strumenti tradizionali (sezione II) e per quelle da crypto (sezione V), perché come detto non sono interscambiabili.
Compilando la Sezione VII, le perdite restanti vengono ufficialmente riportate e potranno essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi future (fino al termine del quarto anno successivo a quello di realizzo della perdita).
NB: È essenziale dichiarare le minusvalenze in Sezione VII, altrimenti l’Agenzia delle Entrate non le conoscerà e il contribuente perderà il diritto di utilizzarle in compensazione negli anni seguenti.
Come utilizzare le minusvalenze crypto e indicarle nel quadro RT?
La normativa fiscale italiana prevede che le minusvalenze possono essere utilizzate per compensare plusvalenze entro un massimo di quattro anni fiscali successivi a quello in cui sono state generate.
Trascorso questo periodo, il credito fiscale si estingue irrimediabilmente.
“Il Fisco ha previsto un limite di tempo per la compensazione, che è di quattro anni. Questo significa che le minusvalenze subite nel corso del 2024 potranno essere compensate con i guadagni ottenuti nel 2025, 2026, 2027 e fino al 31 dicembre 2028.”
Nota: Con lo “sdoppiamento” del quadro RT possono essere compensate plusvalenze con minus pregresse aventi la stessa natura.
Per la prima volta nella Dichiarazione dei Redditi 2025, è possibile compensare le minusvalenze da criptoattività generate negli anni pregressi (in questo caso 2023) con plusvalenze crypto del 2024. Questa possibilità era molto attesa, ma è fondamentale ricordare che:
-
E’ possibile compensare le crypto : Le minusvalenze crypto generate prima del 2023 non sono compensabili con plusvalenze crypto successive
-
No compensazione incrociata: Le minusvalenze crypto possono compensare solo plusvalenze crypto, non quelle da strumenti finanziari tradizionali
Rivalutazione delle Criptoattività
Una delle opportunità offerte dalla normativa fiscale del 2023 è stata la rivalutazione delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023.
Si trattava di un meccanismo che i contribuenti potevano scegliere di applicare per affrancare le plusvalenze latenti sulle proprie criptovalute, pagando un’imposta sostitutiva del 14% sul valore dei propri crypto assets al 1° Gennaio 2023.
Chi ha aderito nel 2023 ha dovuto versare l’imposta del 14% (in una o più rate, la prima a giugno 2023) e avrebbe dovuto indicare nella Dichiarazione Redditi PF 2024 i dettagli dell’operazione di rivalutazione (solitamente vi sono righi dedicati a riportare il totale valore rideterminato e l’imposta versata).
Ora, nel Quadro RT 2025, rilevano principalmente due casi:
Chi ha effettuato la rivalutazione delle criptovalute nel 2023 deve indicare:
-
Nel rigo T42 colonna 1: i corrispettivi realizzati dalla vendita
-
Nel rigo T42 colonna 2: il valore rideterminato al 1° gennaio 2023
Importante: non è possibile generare minusvalenze dalle criptovalute rivalutate nel 2023. Il sistema segnalerà errore se il corrispettivo è inferiore al valore rideterminato.
Soglia di Rilevanza Fiscale per le Criptovalute
Dall’annualità redditi 2023, modello Unico Persone Fisiche 2024le plusvalenze, così come anche le minusvalenze, in criptovalute sono fiscalmente rilevanti solo se superiori a €2.000.
Fino al 31/12/2024, le plusvalenze in criptovalute sono fiscalmente rilevanti solo se superiori a €2.000. Si tratta di una soglia di rilevanza e non di una franchigia: se la plusvalenza supera €2.000, l’intero importo è tassabile
Novità sulla Rilevanza Fiscale degli Scambi Crypto
Dal 1° luglio 2024, gli scambi di criptovalute con i cosiddetti “emoney token” regolamentati (USDC e EURC) diventano fiscalmente rilevanti, mentre gli scambi con stablecoin non regolamentate (come USDT) o ART (come DAI) non lo sono quindi attenzione a come vengono calcolati i valori.
Attenzione alle minusvalenze NON compensabili
Non tutte le plusvalenze sono compensabili nello stesso anno con eventuali minusvalenze.
Così come non è possibile compensare redditi diversi di natura differente (Azioni e Crypto) non è possibile compensare redditi da capitali (Dividendi – Quadro RM) con minusvalenze azionarie (Redditi Diversi RT II A/B) oppure plusvalenze da ETF Armonizzati (Redditi di Capitale – Quadro RM) con minusvalenze da Azioni (Redditi diversi – Quadro RT)