
- 📋 RT41 e RT42 si sdoppiano: Le bozze dei modelli 2026 (periodo d’imposta 2025) introducono colonne aggiuntive che separano le cessioni pre-2025 da quelle effettuate nel 2025
- ⚠️ Rischio duplicazione franchigia: La soglia di esenzione di 2.000 € potrebbe essere applicata due volte in alcune fattispecie, con effetti distorsivi
- 📊 Due regimi nella stessa dichiarazione: Franchigia 2.000 € solo per operazioni pre-2025, nessuna soglia per le operazioni 2025
- 🔍 Criterio temporale, non tipologico: La distinzione si basa su quando hai effettuato l’operazione, non sul tipo (cessione, permuta, rimborso)
- 📝 Si tratta ancora di bozze: La struttura è coerente e replicata nel 730/2026, ma modifiche restano possibili
- ⚠️ Impatto minimo: Per la maggior parte delle operazioni (99.9% e oltre) questa modifica non sembra avere impatto pratico
Cosa cambia nei modelli dichiarativi 2026 per le cripto-attività
Risposta Rapida
I modelli dichiarativi 2026 (periodo d’imposta 2025) introducono una duplicazione della sezione cripto-attività nel Quadro RT. I righi RT41 e RT42 vengono ampliati con nuove colonne che creano una separazione netta tra il “prima” e il “dopo” 1° gennaio 2025.
Cosa significa concretamente:
- ✅ RT41/RT42 colonne 1 e 2: operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2025
- ✅ RT41/RT42 colonne 3 e 4: cessioni effettuate nel corso del 2025
- ⚠️ RT57 colonna 2: sommatoria delle due sezioni, con soglia 2.000 € applicata solo alle colonne 1 e 2
Questa impostazione potrebbe creare confusione nel calcolo delle plusvalenze e un rischio concreto di duplicazione della franchigia per chi ha operazioni “a cavallo” tra i due periodi. Attenzione: questo rischio è per la maggior parte degli investitori soltanto “teorico” e non pratico per questo è necessario fare molta attenzione.
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La duplicazione dei righi RT41 e RT42: cosa è successo
Con la recente pubblicazione dei modelli dichiarativi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025, emergono alcune novità significative nella modalità dichiarativa delle plusvalenze da cripto-attività. Le modifiche riguardano in particolare il Quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche 2026 (e il corrispondente quadro T del modello 730/2026), con l’introduzione di una distinzione nella determinazione del valore delle cessioni di cripto-attività che merita un’analisi approfondita.
Rispetto al modello utilizzato per i redditi 2024, che prevedeva unicamente i righi RT41 e RT42, le bozze dei modelli 2026 prevedono che questi righi si sdoppino creando delle colonne aggiuntive, con una duplicazione della sezione dedicata alle cripto-attività.
La lettura delle istruzioni chiarisce che la distinzione non è legata alla tipologia di operazione (non dipende cioè dal fatto che tu abbia fatto una cessione, una permuta o un rimborso), bensì a un criterio puramente temporale: conta quando hai effettuato l’operazione, non che tipo di operazione hai fatto.

Come funziona in pratica la nuova suddivisione
Leggendo le istruzioni del modello Redditi PF 2026, la Sezione V-A del quadro RT risulta ora suddivisa come segue.

Operazioni antecedenti al 1° gennaio 2025
RT41 (colonna 1) accoglie i corrispettivi delle cessioni, permute, rimborsi o detenzione di cripto-attività effettuati prima del 1° gennaio 2025. RT41 (colonna 2) accoglie i relativi costi.
In parole semplici
Se hai venduto, scambiato o rimborsato crypto prima del 2025 — ma il corrispettivo ti è stato pagato nel 2025 — devi indicare queste operazioni nelle colonne 1 e 2. Più avanti vedremo perché.
RT42 (colonne 1 e 2) funziona allo stesso modo ma è riservato alle operazioni antecedenti al 2025 per le quali hai esercitato l’opzione di rideterminazione del valore ai sensi della legge n. 197/2022. In pratica, se hai scelto di rivalutare le tue crypto con la procedura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, le cessioni relative vanno indicate qui.
Operazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025
RT41 (colonna 3) accoglie i corrispettivi delle cessioni effettuate nel corso del 2025, escluse quelle con valore rideterminato. RT41 (colonna 4) accoglie i relativi costi.
RT42 (colonne 3 e 4) accoglie le cessioni 2025 per le quali è stata esercitata l’opzione di rideterminazione, sia ai sensi della legge n. 197/2022 (la procedura originaria) che ai sensi della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto una nuova finestra di rivalutazione).
| Rigo | Colonne 1-2 (Pre-2025) | Colonne 3-4 (Anno 2025) |
|---|---|---|
| RT41 | Corrispettivi e costi di cessioni, permute, rimborsi effettuati prima del 01/01/2025 | Corrispettivi e costi di cessioni effettuate nel corso del 2025 (escluse rideterminate) |
| RT42 | Operazioni pre-2025 con rideterminazione ex L. 197/2022 | Operazioni 2025 con rideterminazione ex L. 197/2022 o L. 207/2024 |
| RT57 | Sommatoria delle due sezioni — soglia 2.000 € applicata solo alla differenza colonne 1-2 | |
La distinzione è quindi fondata esclusivamente sul momento storico della cessione, e non sull’anno oggetto di dichiarazione e di competenza del reddito. Lo stesso riferimento alle diverse possibilità di rivalutazione sembra confermarlo: per le operazioni pre-2025 le istruzioni prevedono la sola rivalutazione ex legge n. 197/2022, mentre per le operazioni successive anche quella ai sensi della legge n. 207/2024.

Ma perché ri-dichiarare operazioni passate? L’ipotesi più probabile
Qui arriviamo a un punto che merita attenzione, perché riguarda un aspetto tecnico che ha implicazioni molto concrete.
Il principio generale
La dichiarazione dei redditi è, per sua natura, riferita a un periodo d’imposta unitario, che per le persone fisiche coincide con l’anno solare. I principi cardine del sistema prevedono che i redditi siano dichiarati nell’anno in cui si realizza l’evento imponibile e che ciascuna dichiarazione fotografi la capacità contributiva espressa in quello specifico periodo.
Alla luce di ciò, risulta difficile comprendere per quale motivo, in una dichiarazione riferita al 2025, venga richiesto di indicare nuovamente corrispettivi e costi relativi a operazioni effettuate in anni precedenti, che dovrebbero aver già trovato autonoma collocazione nelle rispettive dichiarazioni.
L’unico caso ipotizzabile: cessione perfezionata prima, incasso nel 2025
La spiegazione più plausibile si ricollega a un meccanismo già noto nel mondo dei redditi finanziari tradizionali, che sembra essere stato esteso — forse senza considerare appieno le specificità del mercato crypto — alle cripto-attività.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 165/98, Circolare n. 11/2012 e Circolare n. 19/2014) distingue tra due momenti distinti:
Un esempio concreto
Supponiamo che tu abbia venduto Bitcoin nel dicembre 2024 (cessione perfezionata nel 2024), ma che il pagamento ti sia arrivato a gennaio 2025. In questo caso:
- Il regime fiscale applicabile è quello del 2024 (aliquota al 26%), perché la cessione si è perfezionata in quell’anno
- Il reddito va dichiarato nel 2025 perché è l’anno in cui hai effettivamente incassato (principio di cassa)
- Utilizzerai le colonne 1 e 2 di RT41, che servono proprio per queste situazioni “a cavallo” tra i due periodi
La conseguenza che emerge — stante il silenzio della legge in merito a situazioni “a cavallo” — è che il regime fiscale segue il perfezionamento del trasferimento, anche se l’incasso avviene in un anno successivo.
Attenzione: logica pensata per la finanza tradizionale
Questa ipotesi sembra derivare dall’estensione alle cripto-attività di riflessioni nate per i redditi finanziari tradizionali — senza quindi conoscere a fondo le dinamiche di questo mercato, dove gli scambi avvengono tipicamente in tempo reale e l’incasso è praticamente istantaneo. Si tratta di un adattamento normativo che potrebbe rivelarsi poco aderente alla realtà operativa del settore crypto.
Il rigo RT57 e il rischio di coordinamento con la soglia dei 2.000 euro
Qui le cose si fanno ancora più delicate. La distinzione temporale emerge e trova conferma analizzando quanto indicato nelle istruzioni del rigo RT57, dedicato alla determinazione del risultato complessivo (plusvalenza o minusvalenza).
Come funziona il calcolo secondo le istruzioni
Le istruzioni prevedono che:
- Per le operazioni antecedenti al 2025 (differenza RT41/RT42 colonne 1 e 2): si applica la soglia di esenzione dei 2.000 €. Se il guadagno netto è inferiore a 2.000 €, non paghi imposte su quella parte
- Per le operazioni 2025 (differenza RT41/RT42 colonne 3 e 4): non si applica alcuna franchigia. Ogni euro di plusvalenza è tassabile
- Le due differenze si sommano a determinare un unico valore fiscalmente rilevante
Questa impostazione conferma che si intende mantenere regimi fiscali differenti all’interno della medesima dichiarazione: le operazioni perfezionate prima del 2025 godono ancora della soglia di esenzione di 2.000 € (prevista dal regime previgente), mentre le operazioni 2025 seguono il nuovo regime introdotto dalla legge n. 207/2024, che ha eliminato la franchigia.
Il rischio concreto: duplicazione della franchigia
Perché questo è un problema
- Franchigia già fruita nel 2024: Se hai cessioni perfezionate nel 2024 ma con incasso nel 2025, e nella dichiarazione 2024 hai già utilizzato la soglia di 2.000 €, la struttura delle bozze 2026 rischia di farti applicare nuovamente la stessa franchigia sulle colonne 1 e 2 del rigo RT57
- Versamenti rateali a rischio: Il problema è particolarmente insidioso nel caso di versamenti rateali, dove la franchigia rischia di essere duplicata — peraltro in automatico — poiché già fruita nell’anno precedente
- Beneficio doppio non voluto: Lo stesso contribuente potrebbe trovarsi a beneficiare della soglia dei 2.000 € per due annualità consecutive sulle medesime operazioni — un risultato non voluto dal legislatore, ma potenzialmente generato in automatico dalla struttura dei modelli
Si tratta di un aspetto che richiede particolare cautela e che, ci si augura, verrà chiarito nelle versioni definitive dei modelli o in una circolare specifica dell’Agenzia delle Entrate.
Un’impostazione in tensione con i principi dell’imposizione sul reddito
Non si può non osservare che questa impostazione solleva perplessità sotto il profilo sistematico.
La dichiarazione dei redditi è per sua natura riferita a un periodo d’imposta unitario. In una dichiarazione riferita al 2025, viene richiesto di indicare nuovamente dati relativi a operazioni già dichiarate in annualità precedenti. Questo si pone in tensione con il principio secondo cui ciascuna dichiarazione dovrebbe fotografare la capacità contributiva espressa in quel singolo periodo.
L’estensione alle cripto-attività di logiche nate per i redditi finanziari tradizionali — dove le operazioni “a cavallo” con pagamento posticipato o clausole di earn out sono una fattispecie conosciuta e codificata — pare non tenere pienamente conto delle specificità del mercato crypto, dove gli scambi avvengono tipicamente in tempo reale e l’incasso è praticamente istantaneo.
Per una panoramica completa su come funziona la tassazione delle criptovalute in Italia — incluse aliquote, quadri dichiarativi e novità normative — consulta la nostra guida aggiornata.
Cosa puoi fare adesso
Se investi in cripto-attività e devi presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2025, ecco i passaggi concreti da seguire.
- Monitora le versioni definitive dei modelli: quelle analizzate sono bozze. La struttura appare coerente (ed è replicata anche nel modello 730), ma modifiche sono ancora possibili. Continueremo ad aggiornare questo articolo ad ogni novità
- Verifica se hai operazioni “a cavallo”: controlla se hai cessioni perfezionate prima del 2025 con corrispettivi incassati nel 2025. In caso affermativo, queste andranno indicate separatamente nelle colonne 1 e 2
- Attenzione alla franchigia dei 2.000 €: se l’hai già utilizzata nella dichiarazione per il 2024, fai attenzione a non duplicarla nel modello 2026. Questo aspetto potrebbe richiedere un intervento dell’Agenzia delle Entrate per essere chiarito
- Conserva la documentazione: tieni traccia delle date di perfezionamento delle cessioni e delle date di incasso dei corrispettivi, soprattutto per le operazioni a ridosso del 31 dicembre 2024
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I righi RT41 e RT42 si sdoppiano davvero nel modello 2026?
Sì, le bozze dei modelli dichiarativi 2026 (periodo d’imposta 2025) prevedono colonne aggiuntive per RT41 e RT42, con una distinzione temporale tra operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2025 e operazioni effettuate nel corso del 2025. La stessa struttura è replicata nel modello 730/2026 (quadro T), il che suggerisce una scelta consapevole dell’Agenzia delle Entrate.
La soglia di esenzione di 2.000 euro si applica ancora?
Solo parzialmente. Secondo le istruzioni delle bozze, la franchigia dei 2.000 € si applica esclusivamente alla differenza tra RT41 e RT42 colonne 1 e 2 (operazioni antecedenti al 2025). Per le operazioni 2025 (colonne 3 e 4) non è prevista alcuna soglia di esenzione, in linea con il nuovo regime introdotto dalla legge n. 207/2024.
Rischio di pagare due volte sulle stesse operazioni?
Il rischio di duplicazione della franchigia esiste, soprattutto nel caso di versamenti rateali o cessioni perfezionate prima del 2025 con incasso nel 2025. Se hai già fruito della soglia dei 2.000 € nella dichiarazione 2024, presta attenzione a non applicarla nuovamente. Si auspica un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate nelle versioni definitive dei modelli o in una circolare dedicata.
Perché devo ri-dichiarare operazioni già indicate negli anni precedenti?
L’ipotesi più accreditata è che si tratti dell’estensione alle crypto di un principio già noto per i redditi finanziari tradizionali: la distinzione tra momento di perfezionamento della cessione e momento di incasso del corrispettivo (Circolari AdE n. 165/98, n. 11/2012, n. 19/2014). Il regime fiscale segue la data della cessione, ma il periodo d’imposta in cui dichiarare segue l’incasso effettivo.
MoneyViz gestisce già queste novità?
Sì, MoneyViz aggiorna costantemente i propri modelli di calcolo per recepire le novità normative. I quadri RT e RW precompilati vengono adeguati alle ultime bozze disponibili, con supporto per la distinzione temporale, la gestione della rideterminazione del valore e l’import diretto da oltre 150 exchange e wallet.
Fonti e Riferimenti Normativi
Questo contenuto si basa sulle seguenti fonti istituzionali e normative:
- Bozze Modello Redditi PF 2026 — Quadro RT, Sezione V-A (Agenzia delle Entrate)
- Bozze Modello 730/2026 — Quadro T (Agenzia delle Entrate)
- Istruzioni Rigo RT57 (bozze 2026)
- Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) — art. 1, commi 133-134 (rideterminazione valore cripto-attività)
- Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) — nuova finestra di rivalutazione e modifica aliquota
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 165/1998 (perfezionamento cessione vs incasso corrispettivo)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/2012
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/2014
I riferimenti sono verificabili e le analisi supervisionate da professionisti del settore. Revisioni programmate ad ogni aggiornamento normativo o pubblicazione di versioni definitive dei modelli. Privacy e sicurezza dei dati sono la nostra priorità.
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