Dichiarazione Crypto 2026: ecco le bozze del nuovo quadro RT [ANALISI COMPLETA] - MoneyViz Blog

Punti Chiave (TL;DR)

  • 📄 Nuovi righi RT41A e RT42A: Le bozze dei modelli 2026 introducono una distinzione temporale tra cessioni pre-2025 e cessioni 2025
  • ⚠️ Ri-dichiarazione del passato: Si richiede di indicare nuovamente corrispettivi e costi di operazioni già dichiarate in annualità precedenti
  • 🔄 Soglia 2.000€ solo parziale: L’esenzione si applica solo alle operazioni antecedenti al 2025 (RT41-RT42), non a quelle 2025
  • Disallineamento minusvalenze: Il rigo RT105 non è aggiornato alla nuova struttura, generando incertezza sul riporto delle minus
  • 📝 Si tratta di bozze: Modifiche ancora possibili, ma la struttura appare già definita e replicata anche nel modello 730

Cosa cambia nelle bozze dei modelli dichiarativi 2026 per le cripto-attività

Risposta Rapida

Le bozze dei modelli dichiarativi 2026 (periodo d’imposta 2025) introducono una duplicazione della sezione cripto-attività nel Quadro RT, con i nuovi righi RT41A e RT42A che si affiancano ai preesistenti RT41 e RT42.

In sintesi:

  • RT41/RT42 accolgono le operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2025
  • RT41A/RT42A accolgono le cessioni effettuate nel corso del 2025
  • La soglia di esenzione dei 2.000€ si applica solo alla differenza RT41-RT42, non alle operazioni 2025
  • Il rigo RT105 (minusvalenze) presenta disallineamenti con la nuova struttura

Attenzione: si tratta di bozze, ma la struttura è già coerente e replicata nel modello 730/2026 (quadro T), il che suggerisce una scelta consapevole dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la recente pubblicazione delle bozze dei modelli dichiarativi 2026, relative al periodo d’imposta 2025, emergono alcune novità significative nella modalità dichiarativa delle plusvalenze da cripto-attività. Le modifiche riguardano in particolare il Quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche 2026 (e il corrispondente quadro T del modello 730/2026), con l’introduzione di una distinzione nella determinazione del valore delle cessioni di cripto-attività che merita un’analisi approfondita, pur trattandosi di bozze.

L’introduzione dei righi RT41A e RT42A

Rispetto al modello utilizzato per i redditi 2024, che prevedeva unicamente i righi RT41 e RT42, le bozze dei modelli 2026 introducono due nuovi righi — RT41A e RT42A — che non sostituiscono i precedenti, ma si affiancano ad essi, determinando una duplicazione della sezione dedicata alle cripto-attività.

La lettura delle istruzioni chiarisce che la distinzione non è legata alla tipologia di operazione, bensì a un criterio temporale. Leggendo le istruzioni del modello Redditi PF 2026 (pag. 41), si apprende che la Sezione V-A del quadro RT risulta ora suddivisa come segue.

Operazioni antecedenti al 1° gennaio 2025

RT41 accoglie corrispettivi e costi relativi a cessioni, permute, rimborsi o detenzione di cripto-attività effettuati prima del 1° gennaio 2025. RT42 accoglie corrispettivi e costi relativi ad operazioni antecedenti al 2025 per le quali il contribuente abbia esercitato l’opzione di rideterminazione del valore ex legge n. 197/2022.

Operazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025

RT41A accoglie le cessioni effettuate nel corso del 2025, escluse quelle con valore rideterminato. RT42A accoglie le cessioni 2025 per le quali è stata esercitata l’opzione di rideterminazione, sia ai sensi della legge n. 197/2022 che ai sensi della legge n. 207/2024.

La distinzione è quindi fondata esclusivamente sul momento storico della cessione, e non sull’anno oggetto di dichiarazione e di competenza del reddito. Lo stesso riferimento alle diverse possibilità di rivalutazione sembra confermarlo: per le operazioni pre-2025 le istruzioni prevedono la sola rivalutazione ex legge n. 197/2022, mentre per le successive anche quella ai sensi della legge 207/2024.

Un’impostazione in tensione con i principi dell’imposizione sul reddito

Tale impostazione non può che sollevare perplessità. La dichiarazione dei redditi è, per sua natura, riferita a un periodo d’imposta unitario, che per le persone fisiche coincide con l’anno solare. I principi cardine del sistema prevedono che i redditi siano dichiarati nell’anno in cui si realizza l’evento imponibile e che ciascuna dichiarazione fotografi la capacità contributiva espressa in quello specifico periodo.

Alla luce di ciò, risulta difficile comprendere per quale motivo, in una dichiarazione riferita al 2025, venga richiesto di indicare nuovamente corrispettivi e costi relativi a operazioni effettuate in anni precedenti, che dovrebbero aver già trovato autonoma collocazione nelle rispettive dichiarazioni.

Il rischio concreto

Oltre alla complessità aggiuntiva per il contribuente, questa impostazione introduce il rischio di sottoporre a tassazione redditi già tassati in annualità precedenti. Un problema che, seppur potenzialmente derivante da un difetto di coordinamento delle bozze, non può essere sottovalutato.

Il rigo RT57 e il coordinamento con la soglia dei 2.000 euro

La stessa distinzione temporale emerge e trova conferma analizzando quanto indicato nelle istruzioni del rigo RT57, dedicato alla determinazione del risultato complessivo (plusvalenza o minusvalenza).

In tale ambito, le istruzioni prevedono che:

  • Per la differenza tra RT41 e RT42, ossia per le operazioni antecedenti al 2025, venga applicata la soglia di esenzione dei 2.000€
  • La differenza tra RT41A e RT42A, relativa alle operazioni 2025, ne resti esclusa
  • Tali differenze si sommino tra loro a determinare un unico valore fiscalmente rilevante

Questa impostazione conferma che — quantomeno nell’impianto delle istruzioni — si intende mantenere regimi fiscali differenti all’interno della medesima dichiarazione.

Le minusvalenze e il problema del rigo RT105

Il quadro si complica ulteriormente nel caso in cui il risultato complessivo sia negativo. Le istruzioni prevedono che l’eventuale minusvalenza venga riportata nel rigo RT105, colonna 5, ossia il rigo dedicato alle minusvalenze dell’anno precedente.

Disallineamento strutturale

Il risultato negativo può derivare, stante il rigo RT57, almeno in parte da operazioni effettuate sia nel 2025 che precedentemente. Tuttavia le istruzioni del rigo RT105 non risultano aggiornate rispetto alla nuova articolazione del quadro RT.

Il rigo continua a essere strutturato come se dovesse accogliere esclusivamente minus pregresse (2023-2024) e non anche quelle del 2025. Ne deriva un evidente disallineamento tra la struttura del quadro RT e la logica del riporto delle minusvalenze, che genera incertezza applicativa e interpretativa.

La questione di fondo: perché ri-dichiarare il passato?

Il problema centrale può essere sintetizzato in una domanda chiave: per quale motivo si richiede al contribuente di indicare nuovamente dati relativi a operazioni già dichiarate in annualità precedenti?

È corretto ricordare che si tratta di bozze, e che pertanto sono suscettibili di modifiche e correzioni. Tuttavia, la presenza di una struttura già definita e replicata anche nel modello 730, un’articolazione coerente (seppur problematica) tra righi e istruzioni, e un coordinamento — seppur imperfetto — con la disciplina della soglia e delle rideterminazioni, lascia intendere che la distinzione tra RT41-42 e RT41A-42A non sia casuale, ma frutto di una scelta consapevole.

Resta però il fatto che, allo stato attuale, l’impianto complessivo appare poco coerente con i principi generali della dichiarazione dei redditi e rischia di introdurre una complessità non giustificata in un ambito che — soprattutto per le cripto-attività — avrebbe bisogno di maggiore chiarezza e stabilità.

Inevitabilmente si osserva infine il livello di approssimazione di bozze rilasciate in modo così incompleto, e quanto diffusi siano ancora i riferimenti validi per l’annualità precedente, almeno per il quadro RT. Sarebbe auspicabile quantomeno una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione finanziaria nella predisposizione di questi strumenti dichiarativi.

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Domande Frequenti sulle Bozze dei Modelli Dichiarativi 2026

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Cosa sono i nuovi righi RT41A e RT42A?

Sono due nuovi righi introdotti nelle bozze dei modelli dichiarativi 2026 che si affiancano ai preesistenti RT41 e RT42. Servono a dichiarare separatamente le cessioni di cripto-attività effettuate nel corso del 2025 (RT41A per le operazioni ordinarie, RT42A per quelle con valore rideterminato), distinguendole dalle operazioni effettuate in anni precedenti.

La soglia di esenzione di 2.000€ si applica ancora alle crypto?

Secondo le bozze delle istruzioni, la soglia di esenzione dei 2.000€ si applica solo alla differenza tra RT41 e RT42, ossia alle operazioni antecedenti al 2025. Le operazioni effettuate nel 2025 (RT41A-RT42A) ne restano escluse. I due risultati vengono poi sommati per determinare il valore fiscalmente rilevante complessivo nel rigo RT57.

Devo ri-dichiarare le operazioni crypto degli anni precedenti?

Stando all’impianto delle bozze, sì: i righi RT41 e RT42 del modello 2026 sono destinati ad accogliere corrispettivi e costi di operazioni effettuate prima del 2025, che in teoria dovrebbero essere già state dichiarate nelle rispettive annualità. Questo aspetto è una delle principali criticità segnalate, poiché introduce il rischio di doppia imposizione. Trattandosi di bozze, è possibile che questa impostazione venga rivista.

Come funziona la rideterminazione del valore nei nuovi righi?

Per le operazioni antecedenti al 2025 (rigo RT42), le istruzioni prevedono la sola rideterminazione ex legge n. 197/2022. Per le operazioni 2025 (rigo RT42A), è possibile avvalersi sia della rivalutazione ex legge 197/2022 che di quella ai sensi della legge n. 207/2024.

Le stesse novità si applicano anche al modello 730?

Sì. La stessa struttura è stata replicata anche nel corrispondente quadro T del modello 730/2026, il che suggerisce che la distinzione temporale tra operazioni pre e post 2025 sia una scelta intenzionale e non un mero errore di bozza.

Queste bozze sono definitive?

No, si tratta di bozze e pertanto sono suscettibili di modifiche e correzioni. Tuttavia, la presenza di una struttura già definita, coerente tra modello Redditi PF e 730, e coordinata (seppur con criticità) con la disciplina della soglia e delle rideterminazioni, lascia intendere che l’impostazione di fondo sia deliberata. MoneyViz monitorerà eventuali aggiornamenti e aggiornerà questa analisi di conseguenza.

Metodologia e Fonti

Questa analisi si basa su:

  • Istruzioni Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 2): Consulta le istruzioni — in particolare pagina 41, Sezione V-A del Quadro RT
  • Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 2): Consulta il modello — in particolare pagina 7
  • Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) — Disciplina della rideterminazione del valore delle cripto-attività
  • Legge n. 207/2024 (Bilancio 2025) — Nuove disposizioni in materia di tassazione cripto-attività
  • TUIR — Principi generali dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche

Supervisione: Contenuto redatto con supervisione umana e revisione tecnico-fiscale. Le informazioni riportate si riferiscono a bozze di modelli dichiarativi e potrebbero subire variazioni nella versione definitiva.

Ultima revisione: — Analisi iniziale delle bozze modelli dichiarativi 2026.

Moneyviz non fornisce consulenza fiscale personalizzata. Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono parere professionale. Per situazioni specifiche, consulta un commercialista o richiedi una consulenza a Moneyviz.

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Informazioni Verificate

Vincenzo Pone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Specializzato in Contabilità e Fiscalità Nazionale ed Internazionale degli strumenti finanziari. Si occupa di consulenza Economico-Finanziaria per Holding Finanziarie.
CoFondatore di Moneyviz
In Moneyviz è il supervisore delle elaborazioni dei conti in regime dichiarativo.