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title: "Tasse Criptovalute: Dichiarazione Redditi 2024"
url: https://blog.moneyviz.it/tasse-criptovalute-dichiarazione-redditi-crypto-2024-guida/
category: Tasse criptovalute
published: 2024-06-05T22:11:07
updated: 2026-04-15T10:34:09+00:00
authors: Vincenzo Pone, Gabriele Del Mese, Paolo Luigi Burlone, Stefano Capaccioli
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# Tasse Criptovalute: Dichiarazione Redditi 2024

> Tasse criptovalute 2024. Quadri RT e RW obbligatori per la dichiarazione dei redditi. Novità Legge Bilancio 2023.

Il 28 Febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e relative istruzioni del **Modello Unico Redditi Persone Fisiche 2024** utile alla dichiarazione dei redditi 2023 dando il via ad una nuova era “fiscale” per tutti i contribuenti crypto.

In questa guida ci concentreremo sui quadri del modello dichiarativo interessati dalla **Legge del 29 dicembre 2022** n. 197 conosciuta come **Legge Bilancio 2023** ovvero il **Quadro RT** (per eventuali plus/minus da cessione di criptovalute) e il **Quadro RW** (per ottemperare agli obblighi di monitoraggio fiscale).

> Nota: le istruzioni presenti in questa pagina si riferiscono alla Dichiarazione Redditi 2024 per redditi 2023

### Legge di Bilancio 2023 e Dichiarazione Redditi 2024: cosa cambia?

La novità per la dichiarazione dei redditi 2024 è il **venire meno dell’equiparazione tra valute estere e criptovalute**.

Il legislatore ha introdotto infatti – con la legge di Bilancio 2023 – **una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies** al comma 1 dell’Articolo 67 del TUIR che definisce le cripto-attività come ”

> *una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*

che è la medesima definizione utilizzata dal **Regolamento MICA 2023/1114 “Market in Crypto Asset”** approvato ad Aprile 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 Giugno 2023.

**In questa nuova fattispecie reddituale rientra QUALSIASI fenomeno riconducibile agli effetti della detenzione di cripto-attività:**

> *le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate*

Ovvero:  
1) **Plusvalenze o proventi derivanti da cessioni a titolo oneroso** (a titolo di esempio la vendita di Bitcoin per fiat)  
2) **Plusvalenze e proventi derivanti dalla permuta tra cripto-attività che non hanno eguali caratteristiche e funzioni** (a titolo di esempio la vendita di Ethereum per l’acquisto di un NFT)  
3) **Proventi derivanti dalla detenzione** (a titolo di esempio Airdrop, Faucet, proventi da Play to Earn, Earn vari)

### Compilazione Quadro RT Crypto 2024

In termini pratici è stata introdotta la nuova **Sezione II B dedicata alle cripto-attività** in aggiunta alla precedente Sezione II qui indicata come “A” per le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26% per attività inerenti gli altri strumenti finanziari diversi dalle cripto-attività (valute estere, azioni, cfd, derivati, etc)

![](/blog-assets/2024/06/quadrort-2024-3.png)

Ciò che ci interessa per le cripto-attività è indicato nei righi da **RT31 a RT39.**  
Lo schema dichiarativo replica quanto già noto nella sezione II A.

Il rigo **RT31** è dedicato alla somma dei ricavi (ovvero dei corrispettivi ricevuti al momento della permuta, delle cessione o della ricezione);  
Il rigo **RT32** è invece riservato alla somma dei costi di acquisto;

Il rigo **RT33** viene determinato come la differenza tra i corrispettivi ed i costi (ovvero RT31-RT32) e va calcolare la plusvalenza o la minusvalenza d’esercizio;

Il rigo **RT34** deriva dagli importi da portare in compensazione dagli anni precedenti;  
Il rigo **RT35** va compilato con eventuali minusvalenze certificate dagli intermediari;

**L’imposta del 26% è quindi determinata al rigo RT37** sull’imponibile così determinato al rigo RT36, come netto tra RT33 e le minusvalenze di cui al rigo RT34 ed RT35.  
In sintesi **RT37 = RT33 col. 2 – RT34 – RT35  
**

E’ interessante il rigo RT35 che apre le porte ad exchange maggiormente attivi come veri e propri intermediari finanziari ma che al momento non trova ancora nessun caso concreto di utilizzo.

**L’imposta effettivamente da pagare è indicata al rigo RT39** tenendo conto di eventuali versamenti in eccesso effettuati rispetto all’anno precedente (quindi non trova di fatto applicazione per quest’anno) e che sono da recuperare.

### Come calcolare correttamente RT31 ed RT32? Franchigia o ON/OFF?

> *c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta**.*

L’articolo 67 del TUIR introduce **un limite di imponibilità fissato a 2.000 euro per le plusvalenze di criptoattività**

La [**circolare 30/E del 27 ottobre 2023**](http://web.archive.org/web/20240514182456/https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589638/Circolare+criptoattivita+del+27+ottobre+2023.pdf/1154a95a-80ea-a6ec-bcc0-731b844db9e6) dell’Agenzia delle Entrate nel riferirsi alle plusvalenze **aveva indicato i 2.000 euro come una franchigia** senza tuttavia aggiungere alcuna spiegazione o esempio nonostante una palese contraddizione rispetto a quanto lasciva intendere la Legge di Bilancio.

Ne è derivata quindi la convinzione che anche per le plusvalenze crypto l’importo dei 2000€ fosse da intendere come una soglia oltre la quale (o ancor meglio al netto della quale) l’importo fosse rilevante fiscalmente e quindi soggetto all’imposta del 26%.

![](/blog-assets/2024/06/2000euro-1.png)

La lettura delle istruzioni invece non lascia spazio ad interpretazioni annullando tale convinzione e **ribadendo invece la natura di quella soglia come ON-OFF ovvero utile a determinare l’intera imponibilità delle plusvalenze conseguite su criptoattività**

Le istruzioni infatti recitano: *“indicare la differenza XXXXXX se positiva.Tale differenza deve essere NON inferiore a 2.000 euro.”*

### Esempio pratico calcolo soglia 2.000 euro crypto (NON E’ UNA FRANCHIGIA)

![](/blog-assets/2024/06/esempio-franchigia-on-off-1.png)

In termini pratici **la soglia dei 2.000 euro di plusvalenze per le criptoattività NON è una franchigia ma è invece una “clausola ON-OFF”** che si comporta come nell’esempio dell’infografica (ATTENZIONE: l’Agenzia delle Entrate ha poi rettificato nel 2025 chiarendo che l’intenzione era trattarla come FRANCHIGIA

Allo stesso modo **anche per le minusvalenze l’importo di 2.000€ è da considerarsi come condizione di rilevanza fiscale** per l’intera cifra determinata che è poi possibile portare in compensazione per i successivi 4 anni.

### Compilazione Quadro RT Crypto in caso di rideterminazione (“rivalutazione”)

Chi ha scelto di utilizzare l’opportunità offerta dalla legge 197/2022 (ai sensi dell’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022) di **rivalutare il proprio patrimonio cripto al valore rilevato alla data del 1 gennaio 2023** dovrà compilare la SEZIONE VIII – Cripto-attività: valutazione al valore normale che offre uno spazio in cui dichiarare di aver usufruito di questa opzione e per la quale non era in effetti previsto alcun altro adempimento se non il pagamento nei termini indicati.

![](/blog-assets/2024/06/rivalutazionecrypto-rt107-1.png)

In tal caso sul valore rideterminato era dovuta un’imposta del 14% da pagare entro il 15 novembre 2023 oppure in tre rate annuali

L’importo poteva essere pagato sia per ogni singola cripto-attività rivalutata sia in modo cumulativo riferendosi quindi a più cripto-attività rivalutate.

**Nel caso in cui il contribuente abbia rivalutato più cripto-attività attraverso un solo versamento cumulativo dovrà utilizzare più moduli RT** tenendo conto che in ogni modulo avrà la possibilità di dichiarare la rideterminazione di due criptoattività **attraverso le righe RT107 e RT108**

Ciascun rigo RT107 e/o RT108 (che rappresentano ogni singola cripto-attività rivalutata) va così compilato

**Colonna 1** Valore rivalutato della cripto-attività al 1 Gennaio 2023;  
**Colonna 2** Imposta sostitutiva dovuta del 14% (calcolata sull’importo della colonna 1)  
**Colonna 3** Va barrata se si è optato per la rateizzazione  
**Colonna 4** Va barrata se l’importo pagato in colonna 2 è parte di un versamento cumulato

E’ importante notare che per questi contribuenti **la rideterminazione del valore d’acquisto** delle cripto-attività con conseguente assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo o del valore d’acquisto – **NON consente il realizzo di minusvalenze** utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR (art. 1, comma 136, della legge n. 197 del 2022).

### Compilazione Quadro RW Crypto 2024

Il quadro RW ha subito **una estensione delle informazioni richieste passando infatti da 24 a 34 colonne** ( pur prevedendo l’esclusione delle colonne da 21 a 28) per ogni rigo da RW1 a RW5.

![](/blog-assets/2024/06/quadrorw-2024-1.png)

### Quadro RW Crypto: le novità per la Dichiarazione Redditi 2024

**Colonna 4: Codice Investimento specifico per le cripto-attività**

La prima novità è l’introduzione, come conseguenza pratica della nuova normativa, di **un codice identificativo specifico per le cripto-attività: il 21 che va riportato nella colonna 4 di ciascun rigo RW compilato.**

![](/blog-assets/2024/06/quadrorw-codice21-crypto-1.png)

**Colonna 7 e Colonna 8: Valore Iniziale e Valore Finale**

Viene confermato quanto già noto rispetto alla colonna 7 e colonna 8 rispetto al [valore iniziale e valore finale del periodo di imposta o di detenzione dell’attività.](/quadro-rw-come-compilare-valore-iniziale-e-valore-finale/)

> *Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, valore iniziale) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, valore finale), nonché il periodo di possesso.*

**Il “valore iniziale” nel Quadro RW rappresenta il controvalore dell’investimento o dell’attività finanziaria all’inizio del periodo d’imposta**, ovvero il primo giorno dell’anno fiscale **o al primo giorno di detenzione dell’asset** (solitamente il primo deposito)

**Valore Iniziale:** controvalore al 1 Gennaio dell’anno che si intende dichiarare (o controvalore del primo deposito);  
**Valore Finale:** controvalore al 31 Dicembre dell’anno che si intende dichiarare

Per il controvalore al 31 Dicembre **va usato il tasso di cambio del sito dove il contribuente ha acquistato la criptoattività** o in alternativa su altre piattaforme analoghe, inclusi anche i siti aggregatori di prezzo.

**Colonna 10: IC (Imposta sulle Cripto-Attività)**

> Nella colonna 10 (Giorni IVAFE – Cripto attività) indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE ovvero l’imposta sulle cripto-attività);

Viene esteso l’**obbligo di compilazione della colonna 10 anche per le cripto-attività** con l’introduzione dell’I**mposta sulle Cripto-attività (IC) nella misura del 0.2%** del valore indicato nella colonna 8 (Valore Finale) rapportato ai giorni di detenzione.

**Colonna 16: Monitoraggio Fiscale**

La colonna 16 continua ad essere utilizzata per indicare l**’adempimento ai soli fini del monitoraggio fiscale privo di assoggettamento a IVAFE, IVIE e IC** o di altre imposte (quadro RT).

**Colonna 33 e 34: Determinazione dell’imposta sul Valore delle Criptoattività (IC)**

Sulla base delle istruzioni sarà quindi possibile calcolare, in colonna 33, **l’imposta sul valore delle cripto-attività (IC) sullo 0,20% del valore di colonna 8**, valore di fine esercizio o fine detenzione, rapportato sia alla quota di possesso che di periodo di possesso rispetto all’intero anno.

### Compilazione Modello 730 – Quadro W Cripto-Attività

Novità rilevante è **l’istituzione nel modello 730 del quadro W dedicato agli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.**

I contribuenti che sono soliti utilizzare **il modello 730 potranno rispettare l’obbligo dichiarativo su investimenti e attività estere, nonché cripto-attività, direttamente nella loro dichiarazione**, senza necessità di ricorrere ad un secondo invio a completamento della propria dichiarazione del quadro RW del Modello Unico PF.

I contribuenti soggetti al solo obbligo di monitoraggio (Quadro RW) potranno calcolare le imposte sulle attività estere di natura finanziara direttamente nel Quadro W del proprio 730

**Non cambia molto per i contribuenti che invece avranno dati reddituali da dichiarare nei quadri RM ed RT:** per questa tipologia di contribuenti sarà ancora necessario il ricorso al “doppio” invio.

### Quali sono le scadenze per la Dichiarazione dei Redditi nel 2024?

La dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal **30 aprile 2024**, offrendo ai contribuenti un’opzione pratica per gestire i propri obblighi fiscali.

Inizialmente, il **Decreto Legislativo** [“Semplificazioni Adempimenti Tributari” (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024) aveva previsto un’anticipazione della scadenza per l’invio delle dichiarazioni dal 30 novembre al 30 settembre 2024.](/scadenze-fiscali-2023-quando-vanno-dichiarate-le-criptovalute/)

Tuttavia, il **Decreto Legislativo n. 13/2024**, art. 6, ha successivamente fissato la scadenza al 15 ottobre 2024 che è stata poi **nuovamente posticipata al 30 ottobre 2024 che è la scadenza definitiva.**

Se vuoi approfondire come queste scadenze si applicano agli investimenti, incluse le **criptoattività**, consulta il nostro articolo dedicato:  
 [Scadenze Fiscali 2024: Dichiarazioni per Investimenti e Crypto.](/scadenze-dichiarazione-crypto-2024-date-calcolo-sanzioni/)

### E’ ancora possibile dichiarare anni precedenti al 2023?

[Per chi NON avesse ancora dichiarato i propri investimenti in criptoattività](/istanza-di-rimborso-maggiore-imposta-tasse-criptovalute-12-5/) è possibile adeguarsi approfittando anche di una speciale opportunità contenuta nel Decreto Mille Proroghe che riduce l’entità di interessi e sanzioni in caso di tardivo pagamento.
