
- 📋 7 emendamenti presentati: Dall’eliminazione del 33% alla rivalutazione permanente, passando per la neutralità fiscale delle stablecoin euro
- 💰 Emendamento “pro-Micar”: Testor-Dreosto (13.5) propongono aliquota al 26% per progetti MiCA compliant
- 🔄 Rivalutazione “ricorrente”: Gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.0.5 propongono la rivalutazione delle crypto OGNI ANNO
- 📊 Compensazione Plus/Minus: Gli emendamenti 13.1, 13.2 propongono la compensazione tra criptoattività e azioni/cfd/valute
- 🇪🇺 Stablecoin euro esenti: Conversioni in EURC e altri EMT euro diventerebbero fiscalmente neutrali
- 🏛️ Governance strutturata: L’emendamento 13.3 istituisce un Tavolo permanente di vigilanza per certezza normativa
- ⚠️ ISEE crypto: L’emendamento 13.0.2 includerebbe le crypto nel calcolo delle prestazioni sociali
Cosa sono gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2025 sulle crypto
Risposta Rapida
Sono stati presentati 7 emendamenti all’articolo 13 della Legge di Bilancio 2025 che hanno come oggetto le criptoattività. Le proposte spaziano dalla cancellazione dell’aumento al 33% alla neutralità fiscale per le stablecoin in euro, dalla rivalutazione permanente annuale all’istituzione di un tavolo di vigilanza.
I tre filoni principali:
- Standardizzazione annuale (13.1, 13.2, 13.0.5): Rivalutazione ricorrente ogni anno e neutralità stablecoin in euro
- Compensazione Plus/Minus (13.1, 13.2): Possibilità di compensazione plus/minus tra criptoattività e azioni/cfd/valute
- Patrimonio ISEE (13.0.2): Inclusione delle criptovalute nel calcolo delle prestazioni sociali
Il contesto: dalla tassazione al 33% agli emendamenti salvagente
Come abbiamo analizzato nel nostro articolo sulla Legge di Bilancio 2026, la bozza originale prevedeva:
- Conferma del 33% su tutte le plusvalenze crypto dal 2026
- 26% solo per token di moneta elettronica in euro (EURC e simili)
- Nessun beneficio reale per il 99% degli investitori
Ora, con gli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio 2025 la situazione potrebbe cambiare perchè alcuni emendamenti propongono molto di più della semplice cancellazione dell’incremento di aliquota al 33% previsto dal 1° Gennaio 2026 se nessuno di questi emendamenti verrà approvato. Eccoli in sintesi:
Emendamento 13.1 (Paroli-Lotito): rivalutazione permanente e compensazione plus/minus
Questo emendamento mira a rendere permanente la rivalutazione che potrà essere utilizza ogni anno anziché una tantum come previsto nel 2025. Le modifiche principali comportano l’eliminazione dell’aumento al 33%, la possibilità di rivalutare le crypto al 18% OGNI ANNO, l’introduzione della neutralità fiscale per le stablecoin denominate in euro e la possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze di azioni/cfd/valute con quelle derivanti da criptoattività
Testo integrale dell’emendamento 13.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 13
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 24 è soppresso;
b. al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;
c. al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell’anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, lett. c-sexies), dell’articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l’impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;
b. al comma 5 dell’articolo 68, le parole “e c-ter)” sono sostituite dalle seguenti “c-ter) e c-sexies)”.
3. Al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
Cosa cambia concretamente?
Il comma 24 confermava le modifiche peggiorative sulla tassazione dal 2026. La sua eliminazione completa cancella l’aumento automatico al 33% con la tassazione sulle cripto-attività che rimarrebbe quindi al 26% (ovvero l’aliquota “originaria”)
Rivalutazione permanente ricorrente (comma 26)
Prima: Rivalutazione possibile solo per crypto possedute al 1° Gennaio 2025 (operazione una tantum)
Dopo: Rivalutazione possibile OGNI ANNO per le crypto possedute al 1° Gennaio di ciascun anno
Impatto per gli investitori: Non sarà necessario affrettarsi se si è indecisi sulla rivalutazione, ma si potrà vendere in corso di anno e rivalutare ex-post solo in caso di convenienza fiscale
Esempio pratico della rivalutazione ricorrente
| Anno | Valore BTC | Azione | Costo fiscale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.000€ | Acquisto iniziale | 5.000€ | Mario acquista 1 BTC |
| 2025 | 50.000€ | Prima rivalutazione | 50.000€ | Paga 18% su 45.000€ = 8.100€ |
| 2027 | 80.000€ | Vendita finale | – | Plusvalenza tassabile: solo 30.000€ invece di 75.000€ |
Risparmio fiscale totale
Con la rivalutazione, Mario paga il 26% solo su 30.000€ di plusvalenza finale invece di 75.000€
Compensazione minusvalenze ampliata
Il comma 5 dell’Articolo 68 del TUIR è il comma che disciplina le regole per il calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze. La lettera c-ter indica obbligazioni, valute estere, metalli preziosi, azioni, fondi ed ETF (solo plusvalenze) mentre la lettera c-sexies è quella introdotta dalla Legge 197/2022 e riguarda esclusivamente le criptoattività ovvero qualunque rappresentazione digitale di valore trasferibile mediante tecnologia blockchain o analoga. La modifica proposta dovrebbe consentire la compensazione di plusvalenze e minusvalenze tra gli strumenti previsti dalla lettera c-ter (Strumenti Finanziari Tradizionali e quelli previsti dalla lettera c-sexies (Criptoattività)
La modifica all’art. 68 TUIR è una semplificazione importante per gli investitori perchè consente una più ampia possibilità di compensazione allineando “formalmente” il trattamento a quello di altri strumenti finanziari “tradizionali”
Il trattamento fiscale delle stablecoin in euro
L’emendamento insiste su un trattamento specifico per le stablecoin denominate in euro
| Operazione | Status Attuale | Con Emendamento |
|---|---|---|
| BTC → EURC | Tassabile 33% | Tassabile 26% |
| ETH → EURE | Tassabile 33% | Tassabile 26% |
| Interessi su EURC | Tassabile 33% | Tassabile 26% |
| Pagamento con EURC | Tassabile | Resta tassabile |
| EURC → EURE | Già neutro | Resta neutro |
Definizione tecnica dei token ammessi
Il testo specifica precisamente quali token beneficiano del regime agevolato:
- Token conformi all’art. 3, par. 1, n. 7 del Regolamento MiCAR
- Token di moneta elettronica stabilmente ancorati all’euro
- Con riserve 100% detenuti in attività euro
- Presso soggetti autorizzati UE
Decreto MEF annuale: La novità significativa introdotta da questo emendamento è la rimozione dell’incertezza fiscale e di possibili interpretazioni discordanti da parte dell’Agenzia delle Entrate: Entro il 30 giugno di ogni anno, infatti, il MEF deve pubblicare l’elenco aggiornato dei token ricadenti in ciascuna categoria
Emendamento 13.2 (Pellegrino-Gelmetti): convergenza bipartisan
L’emendamento 13.2 è quasi identico al 13.1, con la sola differenza stilistica nell’uso delle lettere (a, b, c con parentesi tonda anziché punto). Questa duplicazione ha però un significato politico importante.
Perché è importante la convergenza bipartisan
- Convergenza bipartisan: Indica accordo trasversale tra diverse forze politiche di maggioranza e opposizione
- Maggiori probabilità di approvazione: Il sostegno cross-partisan aumenta le chance
- Segnale al governo: Mostra consenso parlamentare ampio sulla direzione da prendere
Testo integrale dell’emendamento 13.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 24 è soppresso;
b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;
c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell’anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lett. c-sexies), dell’articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l’impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;
b) al comma 5 dell’articolo 68, le parole “e c-ter)” sono sostituite dalle seguenti “c-ter) e c-sexies)”.
3. Al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
Differenza pratica: Nessuna. È una riformulazione puramente tecnica dello stesso contenuto normativo.
Emendamento 13.3 (Pirro-Damante): Tasse al 26% e tavolo di concertazione
Questo emendamento introduce una innovazione strutturale oltre alle mere modifiche al trattamento fiscale: in particolare prevede l’istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività.
Testo integrale dell’emendamento 13.3 (estratto chiave)
Art. 13 (Disposizioni in materia di fiscalità delle criptoattività)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.) il comma 24 è soppresso;
b.) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:
«24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d’Italia, dell’Unità di informazione finanziaria, dell’Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i seguenti compiti:
a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;
b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;
c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
e) promuovere iniziative per l’educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa.
24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
[…] (seguono le stesse modifiche degli emendamenti 13.1 e 13.2 per rivalutazione e stablecoin)
Composizione e funzioni del Tavolo permanente
Compiti strategici del Tavolo
- Monitoraggio continuo dei rischi: Analisi real-time delle evoluzioni di mercato, identificazione precoce di schemi fraudolenti, collaborazione pubblico-privato strutturata
- Elaborazione strategia nazionale: Linee guida anti-frode uniformi, prevenzione abusi e rischi sistemici, coordinamento tra autorità
- Protocollo antiriciclaggio: Standard AML/CFT specifici per crypto, procedure KYC armonizzate, contrasto al finanziamento del terrorismo
- Rapporti periodici: Analisi trimestrale/semestrale del settore, valutazione impatti su stabilità finanziaria, protezione consumatori
- Educazione finanziaria: Campagne informative pubbliche, guide pratiche per investitori, formazione per professionisti
Valore aggiunto rispetto agli altri emendamenti
Certezza normativa a medio-lungo termine: Il Tavolo può emanare chiarimenti interpretativi tempestivi su:
- Classificazione USDT e altre stablecoin controverse
- Nuove tipologie di token (RWA, social tokens, etc.)
- Trattamento fiscale DeFi, staking, yield farming
Dialogo strutturato settore-istituzioni: Per la prima volta, gli operatori crypto avrebbero voce in capitolo nelle decisioni normative.
Costo zero per lo Stato: Il comma 24-ter specifica che i membri operano gratuitamente, evitando oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico.
Emendamento 13.5 (Testor-Dreosto): l’aliquota agevolata pro-MiCAR
Questo è il più tecnico e complesso degli emendamenti, che ha l’obiettivo di un sistema a incentivi per orientare gli investitori verso l’uso di stablecoin euro-denominati con un’aliquota agevolata al 26% e in generale verso token MiCAR compliant (quindi ritenuti più sicuri e assoggettabili ad aliquota al 26%)
Testo integrale dell’emendamento 13.5
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
“Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di cripto-attività di nuova emissione, diverse dai token di moneta elettronica, e siano regolate da un whitepaper conforme al Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, redatto da un emittente e successivamente notificato o approvato ai sensi del medesimo Regolamento dall’Autorità di vigilanza competente o altresì risultino conformi a quanto prescritto al Titolo II, art.4. commi 2 e 3 del medesimo Regolamento.
L’aliquota agevolata del 26 per cento, si applica a condizione che i redditi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego siano espressi, riconosciuti o convertiti in token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023.
Ai medesimi fini, si considerano cripto-attività ammissibili anche quelle non oggetto di scambio o negoziazione su piattaforme stabilite in Italia, purché regolarmente emesse e registrate ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 e corredate di whitepaper conforme al medesimo Regolamento o altresì risultino conformi a quanto prescritto al Titolo II, art.4. commi 2 e 3 del medesimo Regolamento.
In tali casi, l’effetto realizzativo e, conseguentemente, l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, restano sospesi fino al momento della successiva conversione dei token di moneta elettronica, denominata in euro, in valuta avente corso legale con la medesima denominazione.
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la conversione tra token di moneta elettronica aventi la medesima natura e funzionalità nonché la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intende quanto riportato al paragrafo 2 del presente comma.
Non costituisce altresì realizzo di plusvalenza o minusvalenza la conversione tra cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica aventi la medesima natura e funzionalità, anche ove conseguente alle operazioni realizzative di cui al presente comma.
Rimangono soggetti all’ordinaria aliquota del 33 per cento i redditi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica ove tali redditi e altri proventi siano maturati in o derivanti dalla conversione diretta in euro.”»
Il meccanismo dell’aliquota agevolata al 26%
Requisiti cumulativi per accedere all’aliquota ridotta:
- Cripto di nuova emissione (non token già esistenti)
- Whitepaper MiCAR compliant notificato/approvato
- Conversione obbligatoria in EMT denominato in euro per accedere al beneficio
- Sospensione dell’effetto realizzativo fino alla conversione in euro
Esempio pratico complesso: confronto scenari
Differenza: L’uso strategico degli euro-stablecoin come passaggio intermedio permette di risparmiare 700€ (21% in meno) su una plusvalenza di 10.000€. Su patrimoni più grandi, il risparmio diventa molto significativo.
L’elemento centrale: incentivo strutturale verso euro-stablecoin
La conversione in euro-stablecoin (EURC) diventa prerequisito obbligatorio per accedere all’aliquota agevolata. Questo crea un incentivo strutturale che potrebbe:
- Aumentare la liquidità degli EMT euro
- Ridurre la dipendenza da USDT/USDC
- Favorire l’ecosistema MiCAR europeo
Inclusione ICO/IDO non quotate: “si considerano cripto-attività ammissibili anche quelle non oggetto di scambio o negoziazione su piattaforme stabilite in Italia”
Impatto: Favorisce investimenti early-stage in progetti MiCAR compliant, anche prima del listing su exchange.
Emendamento 13.0.2 (Tubetti-Gelmetti-Russo): crypto nell’ISEE
Questo emendamento si discosta dal tema della tassazione diretta e affronta l’inclusione del patrimonio in cripto-attività nel calcolo patrimoniale per l’accesso alle prestazioni sociali. Ad oggi NON c’è alcuna norma che ne richiede l’inserimento non configurandosi quindi alcun obbligo; la norma quindi introdurrebbe una novità tale da impattare sulla vita anche dei contribuenti meno abbienti considerando le cripto attività al pari di risorse e disponibilità finanziarie.
Testo integrale dell’emendamento 13.0.2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 13-bis (disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: “sia in Italia sia all’estero” aggiungere le seguenti: “comprensiva delle giacenze in valuta all’estero, cryptovalute, o consistenti in rimesse in denaro”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione recata dal comma 1, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate modifiche, sentita la Conferenza unificata stato regioni, volte a inserire all’articolo 5 tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.
3. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 2, gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.”
Cosa cambia per l’ISEE
| Aspetto | Prima dell’emendamento | Dopo l’emendamento |
|---|---|---|
| Inclusione crypto | Non esplicitamente incluse nell’ISEE | Crypto = componente del patrimonio mobiliare |
| Zona normativa | Non incluse | Obbligo esplicito di dichiarazione |
| Impatto soglie | – | Impatto diretto su soglie ISEE |
| Prestazioni | Accesso facilitato | Possibile esclusione da benefici sociali |
Prestazioni potenzialmente impattate
- Reddito di cittadinanza/inclusione
- Bonus bollette e utenze
- Assegno unico universale (fasce)
- Esenzioni ticket sanitari
- Borse di studio universitarie
- Agevolazioni trasporti pubblici
- Bonus asilo nido
- Carta acquisti
Timeline implementativa
- T+60 giorni: Modifica regolamento ISEE (DPCM 159/2013)
- T+90 giorni: Adeguamento enti locali
- Salvaguardia: Prestazioni in corso non toccate fino ad adeguamento
Impatto concreto per categorie di investitori
Famiglie con redditi medio-bassi: Possibile esclusione da bonus se detengono crypto. Paradosso: investono per migliorare situazione ma perdono sostegni al reddito.
Pensionati e disoccupati: Crypto anche modeste (con costo di acquisto basso) potrebbero superare franchigie ISEE. Impatto su prestazioni assistenziali.
Emendamenti 13.0.5 e 13.6: le versioni minimaliste
Emendamento 13.0.5 (Pellegrino)
Questo emendamento è praticamente identico al 13.1 e 13.2, con tre differenze minori che non impattano la sostanza normativa. Il vantaggio strategico è essere una versione “pulita” senza aliquote differenziate e tavolo di concertazione. Può fungere da eventuale compromesso visto che è una versione semplificata degli altri due.
Testo integrale dell’emendamento 13.0.5 (estratto)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 24 è soppresso;
b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;
c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell’anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»
[…] (seguono le stesse modifiche su TUIR e stablecoin degli emendamenti precedenti)
Impatto pratico: Identico al 13.1 – standardizzazione annuale degli adempimenti con benefici su stablecoin euro.
Emendamento 13.6 (Pirovano): correzione formale
Questo è il più minimale degli emendamenti. Si limita a una semplice riformulazione linguistica che non menziona esplicitamente il 33% così da evitare ulteriori caos (vedi 12.5% scoperto da Coinlex di Capaccioli-Burlone). Per il contribuente NON cambia nulla.
Testo integrale dell’emendamento 13.6
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi»
con le seguenti:
«L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 26 per cento per i redditi diversi e gli altri proventi».
Impatto concreto: Zero impatto economico o sostanziale. È una semplificazione che rende la norma più leggibile ma non cambia significato o applicazione fiscale. Emendamento di “pulizia normativa” che potrebbe essere accorpato ad altri più sostanziali.
Approfondisci la tassazione crypto 2025-2026
Per capire meglio il contesto normativo da cui nascono questi emendamenti, leggi il nostro articolo completo sulla Legge di Bilancio 2026 e la tassazione delle criptovalute.
Tutti gli emendamenti sulle crypto a confronto
Dopo aver analizzato nel dettaglio tutti gli emendamenti, è fondamentale confrontarli per capire quale offre i maggiori vantaggi agli investitori crypto
| Emendamento | Tipo Modifica | Impatto Investitori | Complessità |
|---|---|---|---|
| 13.1 Paroli | Standardizzazione annuale | Alto (rivalutazione ricorrente) | Media |
| 13.2 Pellegrino | Identico a 13.1 | Identico a 13.1 | Media |
| 13.3 Pirro | Governance + standardizzazione | Altissimo (certezza normativa) | Alta |
| 13.5 Testor | Aliquota 26% con incentivi | Altissimo (risparmio fiscale) | Molto alta |
| 13.0.2 Tubetti | Patrimonio ISEE | Negativo per alcuni | Bassa |
| 13.0.5 Pellegrino | Identico a 13.1 semplificato | Alto | Bassa |
| 13.6 Pirovano | Correzione formale | Nullo | Minima |
| Emendamento | Tassazione | Rivalutazione | Compensazione +/- |
|---|---|---|---|
| 13.1 Paroli | 26% | 18% perenne | Piena |
| 13.2 Pellegrino | 26% | 18% perenne | Piena |
| 13.3 Pirro | 26% | NO | Solo Crypto |
| 13.5 Testor | 33%/26%(MiCAR) | NO | Solo Crypto |
| 13.0.5 Pellegrino | 26% | 18% perenne | Piena |
| 13.6 Pirovano | 33% | No | Solo Crypto |
Le tre linee strategiche emergenti
Gli emendamenti presentati si possono raggruppare in tre approcci strategici distinti:
1. Standardizzazione Annuale (Emendamenti 13.1, 13.2, 13.0.5)
Pro: Rivalutazione permanente molto vantaggiosa, neutralità fiscale per stablecoin euro, semplicità applicativa.
Contro: Aumenta oneri amministrativi annuali, richiede inventario annuale del patrimonio.
2. Governance e Incentivi (Emendamenti 13.3, 13.5)
Pro: Certezza normativa futura grazie al Tavolo permanente (13.3), risparmio fiscale concreto con aliquota 26% (13.5), dialogo strutturato tra settore e istituzioni.
Contro: Complessità implementativa elevata, tempi lunghi per operatività.
3. Allargamento Perimetro Patrimoniale (Emendamento 13.0.2)
Pro: Contrasto all’evasione fiscale, maggiore equità sociale.
Contro: Penalizza piccoli investitori, possibile disincentivo (“spinta gentile”) agli investimenti in crypto.
Strategie operative per ogni scenario possibile
In attesa dell’approvazione parlamentare, è fondamentale preparare strategie per ogni possibile scenario. Ecco cosa fare in base all’emendamento che verrà approvato.
Scenario 1: Approvazione standardizzazione annuale (13.1/13.2/13.0.5)
1. Non affrettare la rivalutazione 2025
La rivalutazione diventa ricorrente, quindi non c’è fretta. Valuta attentamente se rivalutare quest’anno o aspettare momenti più favorevoli del mercato.
2. Utilizza EURC come base neutrale
Converti le posizioni in euro-stablecoin per operare senza friction fiscali. EURC diventa il nuovo “cash” fiscalmente neutro per il trading.
Pianifica rivalutazioni strategiche
3. Rivaluta al picco dei bull market, evita di rivalutare nei bear market. Approccio dinamico ottimizzato sui cicli.
4. Documenta accuratamente
Il decreto MEF annuale individuerà i token ammessi. Mantieni documentazione completa per ogni operazione.
Scenario 2: Approvazione Tavolo di vigilanza (13.3)
Opportunità da cogliere
- Possibilità di partecipazione dal basso tramite associazioni di categoria
- Possibilità di proporre chiarimenti su DeFi, NFT, nuovi protocolli
Rischi da gestire
- Possibili strette normative future
- Maggiori controlli e compliance
- Definizioni restrittive di “token simili”
Scenario 3: Approvazione aliquota agevolata (13.5)
Strategie per massimizzare l’impatto fiscale:
- Focus su ICO/IDO MiCAR compliant in fase early-stage
- Strutturare ogni exit passando sempre via EURC
- Massimizzare holding in stablecoin euro
- Evitare conversioni dirette crypto→EUR
Calcolo convenienza:
- Risparmio: 7% su ogni operazione (26% vs 33%)
- Su 100.000€ di plusvalenze = 7.000€ risparmiati
- ROI della complessità: molto alto se volumi significativi
Timeline operativa e date chiave da monitorare
Dicembre 2025 – Fase parlamentare
- Discussione emendamenti in Commissione Bilancio
- Voto e selezione emendamenti
- Approvazione alla Camera (entro il 23 Dicembre 2025)
Gennaio 2025 – Finalizzazione legislativa
- Passaggio al Senato per seconda lettura
- Approvazione definitiva
- Entro Gennaio 2025 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Date chiave post-approvazione (2025)
- Febbraio (?) 2025: Decreto istituzione Tavolo vigilanza (solo se emendamento 13.3 approvato)
- Marzo-Aprile 2025: Modifiche regolamento ISEE (solo se emendamento 13.0.2 approvato)
- 30 giugno 2025: Decreto MEF con elenco token di moneta elettronica ammessi
- 30 novembre 2025: Prima scadenza per rivalutazione anno corrente
Raccomandazioni strategiche immediate
Priorità immediata (entro Dicembre 2025)
- NON vendere in attesa di chiarezza su emendamenti
- Documentare tutto: screenshot wallet, estratti exchange, conversioni
- Separare mentalmente EURC da USDT/USDC nei portfolio
- Monitorare iter parlamentare
Ottimizzazione strutturale indipendente dallo scenario
- Exchange MiCAR compliant: Privilegiare per nuove operazioni Exchange Compliant MiCAR
- Wallet segregati: Separare euro-stablecoin da altri token per chiarezza fiscale
- Documentazione rafforzata: Moneyviz + screenshot + CSV export
- Consulenza specializzata: Per patrimoni superiori a 50.000€, consulta sempre un professionista (o piano VIP Moneyviz)
Confronto internazionale: come si posiziona l’Italia
È interessante confrontare come cambierebbe il posizionamento fiscale dell’Italia rispetto ad altri Paesi europei con ciascuno degli emendamenti.
| Scenario | Italia | vs Germania | vs Francia | vs Portogallo |
|---|---|---|---|---|
| Status quo | 26-33% tutto | 0% dopo 1 anno | 30% flat | 28% flat |
| Con 13.1/13.2 | 26-33% + rivalutazione + neutralità EURC | Meglio su EURC, peggio su holding | Simile ma più flessibile | Meglio su stablecoin |
| Con 13.3 | Come sopra + certezza normativa | Vantaggio governance | Molto meglio | Meglio |
| Con 13.5 | 26% su MiCA + EURC | Competitivo su nuovi token | Meglio | Simile |
Valutazione finale: Solo l’emendamento 13.5 renderebbe l’Italia veramente competitiva a livello europeo, gli altri migliorano la situazione ma non rivoluzionano il posizionamento internazionale.
Come MoneyViz ti aiuta con gli emendamenti
Qualunque emendamento venga approvato, MoneyViz si aggiorna automaticamente per garantirti sempre la massima compliance e ottimizzazione fiscale.
Piano BASE
- ✅ Alert approvazione emendamenti
- ✅ Calcolo base plusvalenze
- ✅ Import 20+ exchange
- ✅ Report fiscale base
- ✅ Supporto email
Piano STANDARD
- ✅ Tutto del BASE +
- ✅ Monitoraggio emendamenti real-time
- ✅ Calcolo rivalutazione ricorrente
- ✅ Riconoscimento automatico stablecoin euro
- ✅ Simulatore impatto ISEE crypto
- ✅ Import DeFi e staking
- ✅ Quadri RT/RW precompilati
- ✅ Analisi 3 scenari emendamenti
Piano VIP
- ✅ Tutto dello STANDARD +
- ✅ Consulenza personalizzata emendamenti
- ✅ Strategia fiscale pluriennale
- ✅ Ottimizzazione aliquota 26% (se 13.5 approvato)
- ✅ Pianificazione rivalutazioni strategiche
- ✅ Gestione ISEE con crypto
- ✅ Supporto commercialista dedicato
- ✅ Aggiornamenti normativi prioritari
Garanzia aggiornamento automatico — MoneyViz si adatta in tempo reale alle nuove norme approvate
Domande frequenti sugli emendamenti crypto 2025
Hai dubbi sugli emendamenti? Clicca sulla domanda per vedere la risposta completa.
Quale emendamento ha realmente più probabilità di essere approvato?
Sarebbe una operazione di Fanta-Politica però 13.1/13.2 potrebbero godere di Convergenza bipartisan così come il 13.5 potrebbe essere approvato indipendentemente dagli altri e senza particolari complicazioni (rimuove incertezza e aumenta gettito)
La rivalutazione annuale conviene davvero o aumenta solo gli oneri amministrativi?
Conviene se:
- Prevedi volatilità alta nei prossimi anni (più opportunità di ottimizzazione)
- Hai plusvalenze latenti significative (risparmio fiscale elevato)
- Vuoi flessibilità fiscale per adattarti ai cicli di mercato
Non conviene se:
- I costi amministrativi superano i benefici (portfolio sotto 10.000€)
- Hai strategia buy-and-hold decennale senza trading
- Patrimonio crypto modesto con poche operazioni
Con MoneyViz: L’onere amministrativo è minimo perché tutto viene automatizzato. Anche con rivalutazione annuale, il processo richiede pochi minuti.
USDT sarà davvero escluso dai benefici fiscali delle stablecoin?
Sì, certamente. USDT (Tether) non rientra nei benefici per tre motivi:
- È ancorato al dollaro, non all’euro – Tutti gli emendamenti parlano esplicitamente di “token di moneta elettronica denominati in euro”
- Tether non ha licenza MiCA – Non è conforme al Regolamento UE 2023/1114
- È stato delistato da exchange EU – Non più disponibile su piattaforme europee regolamentate
Stablecoin che potrebbero beneficiare:
- EURC (Circle EUR Coin)
- Altri EMT euro conformi MiCA che verranno listati nel decreto MEF
Nessun emendamento include o includerà stablecoin non-euro come USDT o USDC.
Il Tavolo di vigilanza (emendamento 13.3) aumenterà i controlli e le sanzioni?
Probabilmente sì, ma è un aspetto positivo.
Perché i controlli aumenteranno:
- Maggiore coordinamento tra autorità (MEF, GdF, CONSOB, Banca d’Italia)
- Protocolli antiriciclaggio più stringenti
- Rapporti periodici con focus su anomalie
Perché è positivo:
- Maggiore chiarezza normativa = meno rischi interpretativi per chi è in regola
- Dialogo preventivo = meno sorprese e meno contenziosi fiscali
- Focus su grosse evasioni, non su piccoli investitori complianti
Se sei già in regola e dichiari correttamente, il Tavolo ti protegge fornendo certezza normativa. Se evadi, aumentano i rischi.
L’ISEE crypto sarà retroattivo o varrà solo per il futuro?
Non sarà retroattivo. L’emendamento 13.0.2 specifica chiaramente:
- ✅ Solo per nuove domande ISEE presentate dopo l’entrata in vigore
- ✅ Prestazioni in corso non toccate fino ad adeguamento enti (90 giorni)
- ✅ Applicazione da 90 giorni post-approvazione
Timeline esempio:
- Gennaio 2025: Approvazione emendamento
- Marzo 2025: Modifica regolamento ISEE (T+60 giorni)
- Aprile 2025: Adeguamento enti locali (T+90 giorni)
- Da maggio 2025: Nuove domande ISEE devono includere crypto
Cosa significa per te:
- ISEE già presentato nel 2024 → nessun impatto
- ISEE da presentare dopo aprile 2025 → dovrai includere crypto
- Prestazioni già in corso → continuano fino a rinnovo
Come cambieranno i software fiscali tipo MoneyViz con i nuovi emendamenti?
MoneyViz si sta già preparando per tutti gli scenari. Ecco gli adattamenti previsti:
Per rivalutazione ricorrente (13.1/13.2/13.3):
- ✅ Wizard rivalutazione annuale automatizzato
- ✅ Calcolo convenienza rivalutazione vs holding per ogni anno
- ✅ Reminder scadenze personalizzati (30 novembre ogni anno)
- ✅ Simulatore multi-anno per strategia ottimale
Per stablecoin euro:
- ✅ Riconoscimento automatico EMT conformi (EURC, EURE, etc.)
- ✅ Percorsi fiscali ottimizzati con neutralità EURC
- ✅ Alert decreto MEF token ammessi (30 giugno ogni anno)
- ✅ Report separati per tipologia token
Per aliquota 26% (13.5):
- ✅ Database progetti MiCA compliant verificati
- ✅ Calcolatore risparmio automatico 26% vs 33%
- ✅ Tracker whitepaper approvati dalle autorità
- ✅ Ottimizzatore percorsi di exit via EMT euro
Per ISEE (13.0.2):
- ✅ Modulo calcolo patrimonio crypto per ISEE
- ✅ Simulatore impatto su prestazioni sociali
- ✅ Export formato CAF/commercialisti
- ✅ Alert automatici soglie critiche
Aggiornamento automatico: Non appena un emendamento viene approvato e pubblicato in GU, MoneyViz si aggiorna automaticamente. Non dovrai fare nulla, i calcoli saranno già conformi alla nuova normativa.
Cosa succede se nessun emendamento viene approvato?
Resta valido il testo originale della Legge di Bilancio 2025:
- ⚠️ Aliquota 33% confermata dal 1° gennaio 2026
- ⚠️ 26% solo per EMT euro (beneficio limitato)
- ⚠️ Rivalutazione possibile solo per il 2025 (una tantum)
- ⚠️ Scadenza 30 novembre 2025 per rivalutare
Strategie di mitigazione:
- Valuta seriamente la rivalutazione 2025 – Potrebbe essere l’unica occasione
- Ottimizza i realizzi entro fine 2025 – Ultimo anno con 26%
MoneyViz continuerà comunque a garantire la massima ottimizzazione fiscale anche con le regole meno favorevoli.
Conclusioni: prepararsi a tutti gli scenari con intelligenza
L’analisi dettagliata dei 7 emendamenti mostra chiaramente che il panorama normativo potrebbe cambiare significativamente nei prossimi mesi. Ciò che non verrà approvato quest’anno non è detto che non lo sarà nei prossimi anni.
Le tre regole d’oro per navigare l’incertezza normativa
- Non anticipare: Nessuna decisione irreversibile basata su norme non ancora approvate. Aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di agire.
- Documentare tutto: Ogni operazione deve essere tracciabile con precisione. Moneyviz, Screenshot, export CSV, blockchain explorer – tutto potrebbe servirti.
- Diversificare strategie: Prepara piani operativi per ogni scenario possibile. Chi è preparato guadagna, chi improvvisa perde.
L’importanza della preparazione professionale
In questo momento di transizione normativa, affidarsi a professionisti specializzati non è un lusso ma una necessità strategica. La differenza tra una gestione ottimale e una approssimativa può costare migliaia di euro in tasse evitabili o, peggio, in sanzioni future.
MoneyViz continuerà a:
- Monitorare in tempo reale l’iter parlamentare
- Aggiornare immediatamente i sistemi di calcolo
- Fornire consulenza specializzata personalizzata
- Garantire sempre la massima compliance normativa
Resta aggiornato sugli emendamenti in tempo reale
MoneyViz monitora l’iter parlamentare e ti avvisa immediatamente quando ci sono novità
Metodologia e Fonti
Questo articolo si basa su:
- Fonti primarie: Testi integrali emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.0.2, 13.0.5 al DDL Bilancio 2025 (Atti Camera dei Deputati, novembre-dicembre 2024)
- Normativa di riferimento: Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio 2025 testo base); DPR 917/1986 (TUIR) consolidato; D.Lgs. 461/1997 (Regime amministrato e gestito); Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR)
- Documentazione ISEE: D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011; DPCM 159/2013
- Prassi amministrativa: Circolare AdE 30/E del 27/10/2023 sul trattamento fiscale delle cripto-attività
- Analisi parlamentare: Lavori Commissione Bilancio Camera (novembre 2024); Analisi comparativa impatto proposte emendative
Disclaimer
Le informazioni fornite hanno carattere generale e finalità divulgativa basate su proposte legislative non ancora approvate. Le analisi di impatto e le strategie suggerite non costituiscono consulenza fiscale o finanziaria personalizzata. Ogni situazione fiscale è unica e può richiedere valutazione personalizzata. Per decisioni operative su patrimoni significativi, consultare sempre un commercialista qualificato specializzato in fiscalità delle criptovalute.




