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title: "DAC8 e crypto 2026: fine dell'anonimato fiscale sugli exchange"
url: https://blog.moneyviz.it/dac8-crypto-2026-scambio-automatico-dati-fisco/
category: Tasse criptovalute
published: 2026-04-18T14:00:00
updated: 2026-04-19T09:44:44+00:00
authors: Gabriele Del Mese, Vincenzo Pone
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# DAC8 e crypto 2026: fine dell'anonimato fiscale sugli exchange

> Dal 1° gennaio 2026 la Direttiva UE DAC8 (D.Lgs. 194/2025) obbliga gli exchange a comunicare saldi, transazioni e indirizzi wallet all'Agenzia delle Entrate. Come funziona, chi è coinvolto, cosa fare adesso.

**DAC8 operativa dal 1° gennaio 2026** (D.Lgs. 194/2025, in recepimento della Dir. UE 2023/2226): gli exchange autorizzati nell'Unione Europea comunicano automaticamente all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei clienti residenti in Italia.
  **Cosa viene trasmesso**: codice fiscale, residenza, saldi per ogni account, transazioni di compravendita e permuta, indirizzi wallet di destinazione dei prelievi.
  **Primo scambio dati: gennaio 2027** (dati relativi al 2026) fra tutti i 27 Paesi UE + Regno Unito, Svizzera, Singapore, Australia, Canada, Giappone. Stati Uniti dal 2029.
  **CARF OCSE estende il meccanismo oltre l'UE**: 48 Paesi firmatari, implementazione scalare nel 2027-2029.
  **Wallet self-custody non esenta dagli obblighi**: l'Agenzia delle Entrate riceverà gli indirizzi dei wallet destinatari di prelievi, ricostruendo il flusso on-chain.
  **Il ravvedimento operoso è ancora possibile**: chi non ha dichiarato negli anni scorsi può regolarizzare ora con sanzioni ridotte fino al 90%. Si chiude quando l'AdE notifica l'accertamento dopo aver incrociato i flussi DAC8/CARF.

**La Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025, è operativa dal 1° gennaio 2026.** Gli exchange e i prestatori di servizi su cripto-attività autorizzati nell'Unione Europea devono raccogliere e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei loro clienti residenti in Italia: identità, saldi, transazioni di compravendita e permuta, indirizzi dei wallet destinatari dei prelievi.

Il primo scambio automatico di informazioni avverrà a **gennaio 2027** e coprirà l'intero anno 2026. Lo stesso impianto è esteso a livello globale dal **CARF** (Crypto-Asset Reporting Framework OCSE), che coinvolge 48 Paesi firmatari con un'entrata in vigore scaglionata fra 2027 e 2029. Per i contribuenti italiani questo significa che il Fisco vedrà il saldo dei conti crypto — anche se non hanno mai dichiarato nulla — e potrà avviare accertamenti incrociati.

## Indice

1. **[Che cos'è la DAC8](#cosa-e-dac8)** — quadro normativo e obiettivo
2. **[Cosa comunicano gli exchange dal 1° gennaio 2026](#dati-trasmessi)** — elenco completo dei dati
3. **[Timeline dello scambio automatico](#timeline-scambio)** — quale Paese invia i dati e quando
4. **[DAC8 vs CARF OCSE](#dac8-vs-carf)** — rete europea e rete globale a confronto
5. **[Exchange italiani OAM e DAC8](#exchange-italiani)** — anche i provider italiani sono obbligati
6. **[Wallet self-custody e DeFi dopo DAC8](#self-custody)** — la privacy tecnica non è esenzione fiscale
7. **[Ravvedimento operoso: la finestra chiave per chi non ha dichiarato](#ravvedimento)** — come regolarizzare prima dell'accertamento
8. **[Sanzioni per l'omissione in epoca DAC8](#sanzioni)** — cosa cambia dopo il 2027

1. Che cos'è la DAC8

**La DAC8 è l'ottava revisione della Direttiva europea sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale** (Directive on Administrative Cooperation). Estende al mondo delle cripto-attività lo stesso meccanismo di scambio automatico di informazioni che dal 2017 è operativo per i conti bancari tradizionali con il CRS (Common Reporting Standard).

Il percorso normativo:

- **17 ottobre 2023** — il Consiglio UE adotta la Direttiva 2023/2226 (DAC8)
- **22 dicembre 2025** — pubblicato in Gazzetta Ufficiale italiana il D.Lgs. 194/2025 che recepisce la Direttiva
- **1° gennaio 2026** — i Crypto-Asset Service Provider (CASP) autorizzati nell'UE devono iniziare a raccogliere i dati secondo i nuovi obblighi di due diligence
- **31 gennaio 2027** — prima scadenza di trasmissione dei dati 2026 all'Agenzia delle Entrate italiana, che a sua volta li scambia con le autorità fiscali degli altri Paesi

Il principio è semplice: ogni exchange UE che serve un cliente residente fiscalmente in Italia deve identificarlo (codice fiscale, residenza), calcolare i valori rilevanti e trasmetterli tramite le procedure standard di scambio automatico. L'Italia riceve i dati dei propri residenti dagli altri Paesi e invia ai partner i dati dei loro residenti che operano su exchange italiani.

L'obbligo di dichiarare le cripto-attività nel Quadro RW (o W se usi il 730) e di tassare le plusvalenze nel Quadro RT (o T) esiste **già dal 2023**, con la Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate. Quello che cambia dal 2026 è la capacità del Fisco di verificare in modo automatico ciò che hai dichiarato: prima era un controllo a campione, adesso diventa un incrocio standard.

Per la lettura tecnica completa del perimetro DAC8/CARF consulta la [FAQ MoneyViz · DAC8 e CARF: monitoraggio fiscale dal 2026](https://www.moneyviz.it/it/faq/dac8-carf-monitoraggio-fiscale-2026).

2. Cosa comunicano gli exchange dal 1° gennaio 2026

Gli exchange, wallet custodial e altri prestatori di servizi su cripto-attività autorizzati come **CASP** (Crypto-Asset Service Provider) secondo il Regolamento MiCAR, per ogni cliente residente fiscalmente in un Paese partner devono trasmettere:

Dati oggetto di comunicazione automatica sotto DAC8

CategoriaInformazioni specifiche

**Identità del cliente**Nome e cognome (o ragione sociale), data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale (TIN — Tax Identification Number), Paesi di residenza fiscale dichiarati
**Saldi**Saldo in unità di ogni cripto-attività alla fine del periodo di riferimento, valore equivalente in valuta locale
**Transazioni di compravendita**Numero e valore aggregato delle operazioni di acquisto e vendita di cripto-attività contro valuta fiat e contro altre crypto, distinte per tipologia di cripto-attività
**Permute (swap)**Numero e valore aggregato delle operazioni di conversione fra cripto-attività diverse (inclusa la conversione verso stablecoin)
**Trasferimenti in uscita**Indirizzi blockchain di destinazione dei prelievi verso wallet esterni (compresi i wallet self-custody dell'utente stesso), importi e tipologia di cripto-attività
**Indicatori di rischio**Segnalazione di operazioni sospette, mancata disclosure del TIN, incongruenze nella self-certification

Il passaggio più rilevante è la comunicazione degli **indirizzi wallet destinatari dei prelievi**: l'Agenzia delle Entrate non vede solo quanto hai sull'exchange, ma anche dove hai spostato le crypto. Incrociando questi dati con i flussi on-chain pubblici, può ricostruire buona parte dell'attività anche su wallet che non hai mai dichiarato.

3. Timeline dello scambio automatico

L'ingresso nel sistema avviene per fasi. La tabella sotto mostra il piano di adesione, perché non tutti i Paesi partono contemporaneamente:

Scadenze prima trasmissione dati per Paese

Scambio dati aAnno di riferimentoPaesi coinvolti

Gennaio 20272026I 27 Paesi UE + Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Singapore, Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Israele, Corea del Sud
Gennaio 20282027Cipro (per le cripto-attività), Seychelles, Isole Vergini Britanniche, Mauritius, Bermuda, Cayman Islands
Gennaio 20292028Stati Uniti d'America (adesione CARF in via separata)

Due avvertenze importanti:

1. **Il 2026 è anno zero solo per la raccolta**: gli exchange raccolgono i dati adesso, li trasmettono all'Agenzia delle Entrate nel gennaio 2027. Chi pensa di "fare in tempo a sistemare" dopo il primo invio sottovaluta i tempi: il Fisco riceverà a gennaio 2027 la fotografia completa del 2026.
2. **I Paesi extra-UE che aderiscono al CARF potrebbero avere scadenze differenti**: Seychelles, BVI e Mauritius — storicamente giurisdizioni di "comodo" per asset offshore — sono previsti solo nel 2028. Chi ha conti crypto in questi Paesi ha una finestra di 12 mesi in più, ma l'inversione della tendenza è ormai irreversibile.

4. DAC8 vs CARF OCSE

**DAC8 è la versione europea, CARF è la versione globale dello stesso standard.** Entrambi si basano sul modello del CRS bancario e condividono formato dati e procedure, ma hanno perimetri diversi:

DAC8 e CARF a confronto

CaratteristicaDAC8 (UE)CARF (OCSE)

Base giuridicaDirettiva UE 2023/2226Framework OCSE, recepito nazionalmente via trattato multilaterale
Perimetro geografico27 Paesi UE + spazio economico europeo48 Paesi firmatari a livello globale (inclusi USA, UK, Svizzera, Singapore)
Entrata in vigore1° gennaio 2026 (raccolta), gennaio 2027 (primo invio)Scaglionata fra 2027 e 2029 per singolo Paese
Formato datiIdentico al CARF (armonizzazione UE-OCSE)Standard di riferimento
Exchange inclusiCASP autorizzati MiCARCrypto-Asset Service Provider secondo la definizione OCSE, più ampia
Sanzioni per l'exchangePreviste a livello nazionale, in Italia fino al 5% del valore dei dati non trasmessiDefinite dal Paese di adozione

Per un residente italiano che opera solo su exchange UE (Bitstamp Europe, Kraken Europe, Bitpanda, Young Platform, Conio) il rilevante è la DAC8. Chi usa exchange extra-UE (Coinbase USA, Binance Global, Bitget, KuCoin) rientra sotto CARF, con tempistiche leggermente posticipate ma stesso impianto.

5. Exchange italiani OAM e DAC8

**Anche gli exchange italiani iscritti al registro OAM sono soggetti alla DAC8.** Young Platform, Conio e gli altri provider italiani autorizzati devono raccogliere dal 1° gennaio 2026 i dati secondo lo standard europeo e trasmetterli all'Agenzia delle Entrate italiana entro il 31 gennaio 2027.

Dal punto di vista del contribuente italiano, il fatto che l'exchange sia italiano o estero-UE non cambia nulla:

- I dati finiscono comunque in AdE
- L'obbligo del Quadro RW (o W) resta invariato: va compilato anche per le cripto-attività custodite su exchange italiani, perché trattasi di monitoraggio fiscale
- La tassazione al 26% (fino al 31/12/2025) o al 33% (dal 1° gennaio 2026) sulle plusvalenze è a carico del contribuente in regime dichiarativo, salvo casi specifici di regime amministrato aperto dall'interpello AdE 135/2025

La DAC8 non introduce una sostituzione d'imposta sugli exchange italiani: il calcolo e il versamento restano nella tua dichiarazione, come spiegato nella nostra [guida alla dichiarazione crypto e investimenti](/guida-dichiarazione-crypto-italia/).

Un elemento spesso sottovalutato è che la DAC8 non parte da un foglio bianco. Gli exchange italiani iscritti al registro OAM hanno già comunicato dati sui propri clienti. Il Dott. Stefano Capaccioli, in un'analisi dedicata alla base informativa degli accertamenti sulle cripto-attività, ricostruisce il flusso preesistente:

I VASP hanno anche comunicato i dati degli utenti e delle transazioni trimestralmente dal 2023 fino al III trimestre 2025, all'OAM.

→ [Leggi l'approfondimento completo su COINLEX](https://www.coinlex.it/2026/01/26/accertamento-sulle-criptoattivita-base-informativa/)

Dal 2026 questo flusso nazionale viene sostituito e ampliato dallo standard europeo DAC8, che armonizza formato e destinatari: l'Agenzia delle Entrate riceverà i dati direttamente — o tramite l'OAM come collettore tecnico — in un formato identico a quello di CARF e CRS, pronto per essere incrociato con le dichiarazioni presentate.

### Travel Rule: anche i singoli trasferimenti "raccontano" chi sei

Accanto alla DAC8, dal **30 dicembre 2024** è pienamente operativo il **Regolamento UE 2023/1113** — la cosiddetta *Travel Rule* estesa ai crypto-asset. Obbliga i CASP (exchange, wallet custodial, provider di servizi cripto autorizzati MiCAR) a raccogliere e trasmettere, per ogni singolo trasferimento di cripto-attività, **i dati identificativi dell'ordinante e del beneficiario**: nome, indirizzo, numero di conto / indirizzo del wallet, codice fiscale o estremi del documento d'identità. I dati viaggiano insieme al trasferimento lungo la catena degli intermediari, come accade da anni per i bonifici bancari con la Travel Rule finanziaria (Reg. UE 2015/847).

Sul tema, MoneyViz ha realizzato un intervento dedicato con l'**Avv. Marco Tullio Giordano** (partner di 42 Law Firm, specialista di diritto delle tecnologie e cripto-attività):

L'Avv. Marco Tullio Giordano ricostruisce nell'intervista con MoneyViz come viaggiano le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario quando si sposta un importo in crypto fra due CASP europei: anagrafica completa, controlli reciproci sulla coerenza dei dati, rifiuto dell'operazione in caso di informazioni mancanti o incongruenti. Il risultato è che il "trasferimento anonimo da exchange a exchange" non è più uno scenario tecnicamente ammesso dalla normativa europea.

→ Video intervista MoneyViz: [«Cosa succede con la travel rule applicata ai CASP?»](https://www.linkedin.com/posts/moneyviz_cosa-succede-con-la-travel-rule-applicata-activity-7293901381524942849-azbp)

L'effetto combinato di **Travel Rule + DAC8 + CARF** è il venir meno della dimensione "informale" degli spostamenti crypto fra intermediari: chi non dichiara non rischia più soltanto un incrocio aggregato di saldi a fine anno, ma la ricostruzione puntuale di ogni singolo trasferimento con ordinante e beneficiario identificati. Per i trasferimenti **verso wallet self-custody** valgono regole specifiche (soglie, verifica dell'autoproprietà tramite *proof-of-address*) che l'intermediario deve applicare e documentare: è il ponte con la sezione successiva.

6. Wallet self-custody e DeFi dopo DAC8

**Spostare le crypto su un cold wallet non ti mette al riparo dai controlli.** Ci sono tre motivi tecnici per cui il wallet self-custody offre privacy operativa ma non esenzione fiscale:

**L'indirizzo del wallet destinatario è comunicato**

Quando prelevi da un exchange al tuo wallet personale, l'exchange comunica a DAC8/CARF l'indirizzo blockchain di destinazione. Da quel momento il Fisco sa che quella catena di UTXO/address appartiene a te. I movimenti on-chain successivi sono pubblicamente verificabili su explorer (Etherscan, Mempool.space, Solscan).

**Il ritorno on-ramp è l'anello debole**

Prima o poi le crypto escono dal wallet self-custody per tornare in fiat. Il momento in cui transitano di nuovo su un exchange regolamentato (o su un servizio fiat-to-crypto) viene ricostruito ad AdE come "ricevuta dal wallet X, risalente a prelievo dall'exchange Y del giorno Z". La chain of custody digitale è molto più pulita di quella cartacea.

**DeFi e DEX non sono comunicati ma sono on-chain pubblici**

Le operazioni su Uniswap, Curve, GMX non passano da un intermediario comunicante, quindi DAC8 non le cattura direttamente. Ma il wallet che le esegue è pubblico e tracciabile. L'Agenzia delle Entrate può acquistare dati da blockchain analytics (Chainalysis, TRM Labs, CipherTrace) e ricostruire l'attività. La privacy DeFi è tecnica, non fiscale.

Il messaggio operativo: **il Quadro RW e la dichiarazione delle plusvalenze devono coprire anche le attività su wallet self-custody**. Per la compilazione specifica delle chiavi pubbliche estese (xpub/ypub/zpub) leggi [Dichiarare il wallet Bitcoin con chiavi pubbliche estese](/dichiarare-wallet-bitcoin-chiavi-pubbliche-estese/).

7. Ravvedimento operoso: la finestra chiave per chi non ha dichiarato

**Chi non ha dichiarato le cripto-attività negli anni scorsi ha oggi l'ultima occasione per regolarizzare a costo contenuto.** Il **ravvedimento operoso** (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di pagare imposta dovuta, sanzione **ridotta** e interessi legali, evitando l'accertamento formale e le sanzioni piene.

Le riduzioni della sanzione secondo il termine:

Ravvedimento operoso — riduzione della sanzione minima

Quando agisciSanzione ridotta

Entro 30 giorni dalla scadenza1/10 del minimo
Entro 90 giorni1/9
Entro 1 anno1/8
Entro 2 anni1/7
Oltre 2 anni, fino a notifica accertamento1/6

Dopo il primo invio dati del gennaio 2027 l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione la base informativa per avviare la fase di **compliance attiva**: comunicazioni al contribuente che invitano a sanare eventuali omissioni prima dell'accertamento formale. Una volta notificato l'accertamento su una determinata annualità, per quell'annualità il ravvedimento operoso non è più possibile: restano solo acquiescenza, accertamento con adesione o ricorso, tutti con sanzioni più alte.

La raccomandazione operativa è agire **entro la scadenza della dichiarazione 2026 (30 settembre / 30 novembre 2026 per il Modello Redditi)**, portando a regolarizzazione anche le annualità precedenti nel giusto ordine temporale.

Per il dettaglio procedurale della regolarizzazione — codici tributo F24, calcolo degli interessi, sequenza delle annualità — leggi [Scadenze fiscali crypto e regime dichiarativo](/scadenze-fiscali-2026-crypto-e-regime-dichiarativo-ecco-le-date/) e la sezione Sanzioni della [guida alla dichiarazione crypto](/guida-dichiarazione-crypto-italia/#sanzioni-ravvedimento).

8. Sanzioni per l'omissione in epoca DAC8

Dopo il primo scambio dati di gennaio 2027, gli accertamenti diventeranno più rapidi e difficili da contestare. Le sanzioni previste dalla normativa italiana non cambiano, ma cambia la probabilità di essere controllati.

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione cripto-attività

ViolazioneSanzioneNorma

Omessa dichiarazione (Quadro RT/T)**120-240%** dell'imposta dovutaArt. 1 D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione infedele**90-180%** della maggiore impostaArt. 1 D.Lgs. 471/1997
Quadro RW omesso (paesi white list, incluso UE)**3-15% annuo** del valore (cumulativo su più anni)Art. 5 D.L. 167/1990
Quadro RW omesso (paesi black list)**6-30% annuo** del valore (cumulativo)Art. 5 D.L. 167/1990
Imposta evasa oltre €50.000**Reclusione 2-5 anni**Art. 5 D.Lgs. 74/2000
Termini di accertamento5-7 anni (o 10-14 per attività estere)Art. 43 DPR 600/1973

Il punto non è che le sanzioni aumentino, ma che l'Agenzia delle Entrate si ritrovi — per la prima volta — con i dati crypto dei residenti già strutturati e pronti a essere incrociati con le dichiarazioni. Fino al 2025 il controllo sulle cripto-attività era legato a segnalazioni sporadiche o a indagini su casi specifici (fallimenti come FTX, Celsius, Mt. Gox). Dal gennaio 2027 l'AdE riceverà saldi e movimenti in formato DAC8/CARF, lo stesso meccanismo che da anni permette di far emergere i conti esteri tradizionali non dichiarati.

Questo non significa che ogni posizione verrà controllata: l'AdE sceglie dove concentrare risorse e verifiche, come per qualunque tributo. Finora, per chi non ha dichiarato, la protezione di fatto è stata che il dato semplicemente non fosse disponibile — non una scelta deliberata del Fisco di non guardare. Dal 2027 quel presupposto viene a mancare: **la probabilità che un'omissione crypto emerga cresce sensibilmente**, perché l'informazione c'è ed è pronta per essere incrociata, anche a distanza di anni.

## Domande frequenti sulla DAC8 e il monitoraggio fiscale crypto

Sì. La definizione di "cripto-attività" nel Regolamento MiCAR — e di conseguenza nella DAC8 — include stablecoin (come USDC, USDT, EURC), token utility, governance token e NFT con caratteristiche di strumento finanziario. Alcuni NFT squisitamente collezionistici restano fuori perimetro MiCAR e quindi fuori DAC8, ma la distinzione è sottile: un NFT della stessa collezione può essere o non essere rilevante a seconda delle sue caratteristiche di trasferibilità e fungibilità. Per le stablecoin euro MiCAR compliant (EURC) resta l'eccezione fiscale del 26% sui proventi da detenzione.

Dipende dall'adesione del Paese al CARF OCSE. Exchange che operano da Paesi firmatari del CARF — Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Canada, Australia e molti altri — comunicheranno i dati secondo la stessa logica della DAC8 ma con tempistiche scaglionate (primo invio gennaio 2027 per la maggior parte, gennaio 2029 per gli USA). Exchange che non operano nemmeno in regime OAM italiano e hanno sede in Paesi non firmatari restano formalmente fuori, ma la finestra si sta chiudendo rapidamente.

No, non direttamente. Le piattaforme decentralizzate (DEX come Uniswap, Curve, GMX, PancakeSwap) non hanno un operatore centralizzato che raccoglie dati KYC, quindi sfuggono alla comunicazione DAC8. Ma le tue operazioni DeFi sono eseguite da un wallet on-chain il cui indirizzo è stato comunicato all'AdE nel momento del prelievo dall'exchange. Gli analytics blockchain ricostruiscono tutte le operazioni successive. La DeFi offre privacy operativa, non anonimato fiscale.

Solo se la chain of custody porta in qualche modo a un exchange. Se le crypto sul tuo hardware wallet derivano da mining, staking privato o da airdrop mai transitati su un exchange, tecnicamente non ci sono segnalazioni DAC8 dirette su quell'indirizzo. Ma appena vorrai convertirle in fiat o usarle su un servizio regolamentato, scatterà la catena di tracciamento. E va comunque dichiarato nel Quadro RW — la Circolare 30/E del 2023 è chiara: il monitoraggio fiscale copre le cripto-attività ovunque custodite.

No, anzi può peggiorare la tua posizione. La residenza fiscale è determinata dai criteri dell'art. 2 TUIR (iscrizione anagrafica in Italia per più di 183 giorni, domicilio, residenza civile) e non dall'IP da cui ti colleghi. Se sei residente in Italia e operi su un exchange che hai dichiarato come non italiano, stai fornendo dati falsi alla due diligence KYC, che è una violazione separata. Quando il Paese dell'exchange aderirà al CARF, la tua vera residenza emergerà dal codice fiscale che hai fornito — o dal fatto che non ne hai fornito uno, che è una red flag ancora più forte.

Tutte quelle per cui l'accertamento è ancora tempistico. Per le attività estere (incluse le cripto) il termine di accertamento è di **10 anni** (art. 12 D.L. 78/2009), che può diventare 14 con raddoppio. In pratica oggi puoi regolarizzare dal 2015 in avanti. La sequenza corretta è dall'annualità più vecchia alla più recente, una presentazione integrativa per anno, con calcolo puntuale di imposta, sanzione ridotta e interessi legali. Se le annualità sono numerose, la soluzione più sicura è il piano VIP Full Service con videoconsulenza fiscale dedicata.

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## Metodologia &amp; fonti

**Fonti normative primarie**:
Direttiva UE 2023/2226 del 17 ottobre 2023 (DAC8);
D.Lgs. 194/2025 del 16 dicembre 2025, pubblicato in GU 296 del 22/12/2025 (recepimento italiano DAC8);
Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR);
Crypto-Asset Reporting Framework OCSE (2023);
Circolare Agenzia delle Entrate 30/E del 27 ottobre 2023 (disciplina cripto-attività);
Art. 67 lett. c-sexies e art. 68 TUIR (regime fiscale cripto);
D.L. 167/1990 art. 4-5 (monitoraggio fiscale e sanzioni Quadro RW);
D.Lgs. 472/1997 art. 13 (ravvedimento operoso);
D.L. 78/2009 art. 12 (termini di accertamento per attività estere).

**Riferimenti MoneyViz**: [FAQ DAC8 e CARF: monitoraggio fiscale dal 2026](https://www.moneyviz.it/it/faq/dac8-carf-monitoraggio-fiscale-2026) (documento tecnico-operativo con elenco analitico dei dati trasmessi e quadro procedurale).

**Contributo legale esterno**: l'analisi sulla Travel Rule applicata ai CASP è basata sull'intervista di MoneyViz con l'**Avv. Marco Tullio Giordano** (partner di 42 Law Firm), [«Cosa succede con la travel rule applicata ai CASP?»](https://www.linkedin.com/posts/moneyviz_cosa-succede-con-la-travel-rule-applicata-activity-7293901381524942849-azbp).

**Ultima revisione**: 18 aprile 2026. Aggiornamenti previsti dopo le prime circolari AdE operative sulle procedure DAC8 (attese nel secondo semestre 2026).
