
- ⚠️ Aliquota 33% confermata: Dal 1° gennaio 2026 tutte le plusvalenze crypto saranno tassate al 33%
- 💶 Eccezione EMT euro: Solo i token di moneta elettronica denominati in euro (MiCAR compliant) mantengono il 26%
- 🏠 ISEE approvato: Le criptovalute entreranno nel calcolo del patrimonio mobiliare per le prestazioni sociali
- 🔄 Conversioni BTC→EURC: La vendita di Bitcoin per acquistare stablecoin euro resta tassabile al 33%
- ⏳ Ultima speranza: Il decreto Milleproroghe potrebbe ancora intervenire, ma le probabilità sono basse
Esito Emendamenti Crypto 2025: cosa è stato approvato definitivamente
Risposta Rapida
La Legge di Bilancio 2025 è stata approvata con l’aliquota del 33% confermata per tutte le criptovalute dal 2026, con un’unica eccezione: i token di moneta elettronica denominati in euro (EMT euro) MiCAR compliant mantengono l’aliquota al 26%.
Cosa significa concretamente:
- Bitcoin, Ethereum e tutte le crypto: 33% dal 2026
- Stablecoin euro MiCAR (es. EURC): 26% su proventi (interessi etc)
- USDT, USDC e stablecoin dollaro: 33% (non sono EMT euro)
- Le criptovalute sono ora incluse nel calcolo ISEE
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Il comma 28 della Legge di Bilancio: analisi del testo definitivo
Il comma 28 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207 del 2024) ha modificato il comma 24, introducendo un’eccezione specifica per i token di moneta elettronica denominati in euro. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma approvata.
Testo normativo approvato
Il comma 28 stabilisce che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applica con aliquota ridotta al 26% esclusivamente per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, come definiti dall’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).
La norma definisce precisamente cosa si intende per token di moneta elettronica denominati in euro: sono quei token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Ultima speranza: il decreto Milleproroghe
Tutti gli emendamenti presentati per eliminare o mitigare l’aumento al 33% sono stati bocciati. Tuttavia, esiste ancora una possibilità teorica di intervento: il decreto Milleproroghe potrebbe contenere misure correttive.
È importante essere realisti: le probabilità che il Milleproroghe intervenga sulla tassazione crypto sono molto basse. Il consiglio è di pianificare assumendo che l’aliquota al 33% entrerà in vigore come previsto dal 1° gennaio 2026.
Attenzione alle “ricette magiche”
Sul web e sui social circolano molte proposte di “soluzioni miracolose” per evitare l’aumento delle tasse. Diffida dagli sciamani fiscali: nessuno ha la soluzione perfetta. Le strategie proposte spesso comportano rischi molto superiori al risparmio fiscale del 7%.
Prima di prendere decisioni affrettate, ricorda che l’ottimizzazione fiscale deve essere secondaria rispetto alle scelte di investimento. Se credi nel futuro delle crypto e pensi che il mercato salirà, il 7% risparmiato oggi potrebbe essere insignificante rispetto ai guadagni futuri persi vendendo ora.
Ma quanto impatta davvero il 33%?
Prima di farsi prendere dal panico, è fondamentale fare i calcoli corretti. Come spiegato nella nostra guida operativa sul 33%, se non converti le tue crypto in euro o in altri asset, non hai alcun evento fiscalmente rilevante.
Il passaggio dal 26% al 33% rappresenta un aumento di 7 punti percentuali, ma questo impatta solo nel momento in cui realizzi una plusvalenza. Per chi adotta una strategia di lungo termine (HODL), l’impatto pratico potrebbe essere minimo o nullo per anni.
Esempio di impatto reale
Su una plusvalenza di 10.000€:
- Con aliquota al 26%: paghi 2.600€
- Con aliquota al 33%: paghi 3.300€
- Differenza effettiva: 700€
Per risparmiare 700€ di tasse, alcuni rischiano di perdere migliaia di euro in opportunità di mercato o, peggio, il 100% del capitale con stablecoin algoritmiche.
Quali operazioni sono fiscalmente neutrali
La legge chiarisce esplicitamente quali operazioni non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza:
Il paradosso della norma: favorire MiCAR ma spingere verso il rischio
La ratio della norma è chiara e condivisibile: incentivare l’uso di stablecoin sicure e regolamentate, conformi al Regolamento MiCAR. Tuttavia, l’applicazione pratica crea un paradosso preoccupante.
La struttura attuale della tassazione potrebbe paradossalmente spingere gli investitori meno informati verso alternative più rischiose:
I rischi nascosti delle alternative “fiscalmente convenienti”
-
Stablecoin in dollari (USDT, USDC): Esposte al rischio di cambio EUR/USD. Come già accaduto in passato, una variazione sfavorevole del tasso di cambio può generare perdite in conto capitale che annullano qualsiasi vantaggio fiscale percepito. -
Stablecoin algoritmiche: Estremamente pericolose. Si basano su meccanismi di stabilità complessi e spesso instabili, non sempre comprensibili agli investitori retail. Il caso UST/Luna nel 2022 ha causato perdite per miliardi di dollari. -
Stablecoin non regolamentate: Potrebbero non avere riserve adeguate o trasparenti. Senza la compliance MiCAR, non ci sono garanzie sulla copertura 1:1 con asset reali.
Risparmiare il 7% per rischiare il 100%?
Alcuni investitori, per evitare l’aliquota al 33% sugli EMT euro, potrebbero essere tentati di utilizzare stablecoin non compliant. È una strategia estremamente rischiosa: per un potenziale risparmio del 7% sulle tasse, si rischia di perdere l’intero capitale.
Ricorda i precedenti: UST/Luna (collasso totale nel 2022), USDN/Neutrino (de-pegged più volte, ora vale circa $0.10), e numerose altre stablecoin algoritmiche che hanno perso il peg.
Attenzione alla differenza tra plusvalenze e proventi da detenzione
Un aspetto fondamentale da comprendere riguarda la distinzione tra plusvalenze da cessione e proventi da detenzione. Come abbiamo approfondito nella nostra guida sullo staking e le tasse crypto, la normativa italiana tratta diversamente queste due tipologie di reddito.
Proventi da staking/lending su stablecoin euro
I proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro (come gli interessi da lending o staking su EURC) beneficiano dell’aliquota al 26%. Tuttavia, questo non significa che lo staking di Bitcoin generi redditi tassabili al 26%: l’aliquota agevolata si applica esclusivamente ai proventi generati dalla detenzione di EMT euro MiCAR compliant.
In pratica, se fai staking di ETH o lending di Bitcoin, i proventi saranno tassati al 33% dal 2026. Se invece generi interessi depositando EURC o altri EMT euro compliant, quei proventi saranno tassati al 26%.
Tabella riepilogativa delle aliquote dal 2026
| Tipologia di operazione | Asset coinvolto | Aliquota 2026 |
|---|---|---|
| Plusvalenza da vendita (vs EUR o EMT EUR) | Bitcoin, Ethereum, altcoin | 33% |
| Plusvalenza da vendita | USDT, USDC (stablecoin USD) | 33% |
| Proventi da staking/lending | Bitcoin, Ethereum, altcoin | 33% |
| Proventi da detenzione | EMT euro MiCAR compliant | 26% |
| Conversione BTC → EURC | Bitcoin → Stablecoin euro | 33% (sulla vendita BTC) |
| Conversione EUR → EURC | Euro → Stablecoin euro | Neutrale (no evento fiscale) |
Conversione da crypto a stablecoin euro: un evento tassabile
Un errore comune è pensare che convertire Bitcoin in una stablecoin euro come EURC sia fiscalmente neutrale. Non è così.
Il testo della legge specifica chiaramente che sono assoggettate all’aliquota del 33% “le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro (ad esempio bitcoin) in token di moneta elettronica denominati in euro”.
Esempio pratico
Marco ha acquistato 1 BTC a 20.000€ nel 2023. Nel 2026, quando BTC vale 80.000€, decide di convertirlo in EURC per “parcheggiare” i guadagni.
Conseguenza fiscale: Marco realizza una plusvalenza di 60.000€ (80.000 – 20.000) tassabile al 33%, per un’imposta di 19.800€. Il fatto che abbia convertito in EURC anziché in euro non cambia nulla: la vendita di BTC è l’evento fiscalmente rilevante.
ISEE e criptovalute: cosa cambia
L’emendamento 13.0.2 è stato approvato, introducendo l’inclusione delle criptovalute nel calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE. Questa modifica impatterà su tutte le prestazioni sociali agevolate.
La norma prevede un periodo transitorio: entro 60 giorni dall’entrata in vigore verranno apportate le modifiche al regolamento ISEE (DPCM 159/2013), e gli enti locali avranno ulteriori 90 giorni per adeguare i propri sistemi. Le prestazioni in corso di erogazione restano salve fino all’adeguamento.
Gli emendamenti bocciati: cosa non è passato
Per completezza, ricordiamo quali proposte contenute negli emendamenti crypto alla Legge di Bilancio 2025 non sono state approvate:
| Proposta | Emendamenti | Esito |
|---|---|---|
| Eliminazione totale del 33% | 13.1, 13.2, 13.3 | ❌ Bocciata |
| Rivalutazione annuale permanente | 13.1, 13.2, 13.0.5 | ❌ Bocciata |
| Compensazione plus/minus con azioni | 13.1, 13.2 | ❌ Bocciata |
| Tavolo permanente di vigilanza | 13.3 | ❌ Bocciata |
| Aliquota 26% per tutti i token MiCAR | 13.5 | ❌ Bocciata (solo EMT euro) |
Contesto normativo: l’evoluzione della tassazione crypto
Per comprendere meglio l’inquadramento normativo, è utile ripercorrere brevemente l’evoluzione della disciplina fiscale delle criptovalute in Italia.
L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da strumenti finanziari è stata introdotta con il D.Lgs. 461/1997, con un’aliquota originariamente al 12%, poi aumentata al 26% dall’articolo 3 del D.L. 66/2014. Con la Legge 197/2022 (articolo 1, comma 126), questa imposta è stata estesa ai proventi derivanti dalle criptoattività, introducendo la nuova lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.
La lettera c-sexies), a seguito delle modifiche della Legge 207/2024 (Bilancio 2025), qualifica come redditi diversi “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Definizione di cripto-attività
La normativa definisce cripto-attività la rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Strategie operative per il 2026
Alla luce del quadro normativo definitivo, ecco le strategie da valutare con razionalità e senza farsi prendere dal panico:
- Fai i calcoli prima di decidere: Usa strumenti come il simulatore MoneyViz per capire l’impatto reale sul tuo portafoglio
- Priorità all’investimento, poi alle tasse: Non vendere solo per risparmiare il 7% se credi nel potenziale di crescita del mercato
- Considera l’uso di EMT euro per nuova liquidità: Se devi convertire euro in stablecoin, usa direttamente EMT euro compliant
- Documenta accuratamente ogni operazione: Con l’inclusione nell’ISEE, la tracciabilità diventa ancora più importante
- Evita soluzioni “magiche”: Stablecoin algoritmiche, piattaforme non regolamentate e strategie aggressive sono molto più rischiose del 7% di tasse in più
Prima di prendere decisioni affrettate, simula i diversi scenari e scopri qual è l’impatto reale del 33% sulla tua situazione specifica.
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Domande Frequenti sull’esito degli emendamenti crypto
Clicca sulla domanda per vedere la risposta completa.
Dal 2026 quanto pagherò di tasse sulle mie crypto?
Dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze e i proventi da criptovalute saranno tassati al 33%. L’unica eccezione riguarda i token di moneta elettronica denominati in euro (EMT euro) conformi al Regolamento MiCAR, che mantengono l’aliquota al 26%. Bitcoin, Ethereum, tutte le altcoin e anche le stablecoin in dollari (USDT, USDC) saranno soggette al 33% quando convertite in EUR o in stablecoin MiCA compliant denominati in euro.
C’è ancora speranza che il 33% venga eliminato?
Esiste una possibilità teorica: il decreto Milleproroghe potrebbe ancora intervenire con misure correttive. Tuttavia, le probabilità sono molto basse. Il consiglio è di pianificare assumendo che l’aliquota al 33% entrerà in vigore come previsto. Se dovesse cambiare qualcosa, sarà un bonus inaspettato.
Se non vendo le mie crypto, devo comunque pagare il 33%?
No. Se non converti le tue crypto in euro o in altri asset, non realizzi alcun evento fiscalmente rilevante e non devi pagare tasse sulle plusvalenze. L’aliquota (26% o 33%) si applica solo nel momento in cui vendi e realizzi una plusvalenza. Per chi adotta una strategia HODL di lungo termine, l’impatto pratico potrebbe essere minimo o nullo per anni.
Conviene convertire in stablecoin algoritmiche per evitare il 33%?
Assolutamente no. Le stablecoin algoritmiche sono estremamente rischiose. Si basano su meccanismi di stabilità complessi che possono fallire improvvisamente, come dimostrato dal collasso di UST/Luna nel 2022. Per risparmiare il 7% di tasse rischi di perdere il 100% del capitale. Non è una strategia razionale.
EURC e altre stablecoin euro sono tassate al 26%?
Sì, ma con una precisazione importante. I token di moneta elettronica denominati in euro che rispettano i requisiti MiCAR (valore ancorato all’euro, riserve 100% in euro presso soggetti UE autorizzati) beneficiano dell’aliquota al 26%. Tuttavia, questo vale per le plusvalenze generate dalla vendita degli EMT euro stessi e per i proventi dalla loro detenzione (es. interessi da lending). Se vendi Bitcoin per comprare EURC, la plusvalenza sulla vendita di Bitcoin è tassata al 33%.
Se converto Bitcoin in EURC, pago il 26% o il 33%?
Paghi il 33%. La conversione di Bitcoin (o qualsiasi altra crypto) in una stablecoin euro costituisce una vendita a tutti gli effetti fiscali. L’aliquota agevolata al 26% si applica solo ai proventi generati direttamente dagli EMT euro (plusvalenze dalla loro vendita o interessi dalla loro detenzione), non alle operazioni che portano ad acquisirli partendo da altre criptovalute.
Lo staking di Ethereum sarà tassato al 33%?
Sì. I proventi da staking di Ethereum (e di qualsiasi altra criptovaluta che non sia un EMT euro) saranno tassati al 33% dal 2026. L’aliquota al 26% per i “proventi da detenzione” si applica esclusivamente ai token di moneta elettronica denominati in euro. Per approfondire, leggi la nostra guida completa su staking e tasse.
Le mie crypto entreranno nel calcolo ISEE?
Sì. L’emendamento che include le criptovalute nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE è stato approvato. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà modificato il regolamento ISEE, e gli enti avranno 90 giorni per adeguarsi. Le prestazioni già in corso non saranno toccate fino al rinnovo dell’ISEE.
USDT rientra tra gli EMT euro tassati al 26%?
No, assolutamente. USDT (Tether) è ancorato al dollaro americano, non all’euro, quindi non rientra nella definizione di “token di moneta elettronica denominato in euro”. Gli cambi con USDT non sono considerati fiscalmente rilevanti, esattamente come non è fiscalmente rilevante scambiare bitcoin con ethereum
Metodologia e Fonti
Questo articolo si basa su:
- Fonte primaria: Dossier allegato alla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207 del 2024), in particolare il comma 28 dell’articolo 1
- Normativa di riferimento: TUIR art. 67 comma 1 lett. c-sexies); D.Lgs. 461/1997; Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) art. 3, par. 1, n. 7)
- Analisi comparativa: Articolo MoneyViz sugli emendamenti presentati
- Strumenti operativi: Simulatore impatto 33% MoneyViz
- Approfondimenti correlati: Guida staking e tasse
Disclaimer
Le informazioni fornite hanno carattere generale e finalità divulgativa. Ogni situazione fiscale è unica e può richiedere valutazione personalizzata. Per decisioni operative su patrimoni significativi, consultare sempre un commercialista qualificato specializzato in fiscalità delle criptovalute o richiedere il supporto di MoneyViz.
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